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DPI – Regolamento n. 2016/425

Dal 21 Aprile 2018 è in vigore un nuovo regolamento sui DPI (i dispositivi di protezione individuale), il n. 2016/425.

La forma di “regolamento” rende questo dispositivo obbligatorio così com’è in tutta l’Unione Europea.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti in relazione all’entità del rischio:

Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Per i DPI di terza categoria è obbligatorio l’ADDESTRAMENTO all’USO oltre a un numero di riconoscimento fornito da organismo notificato.

I DPI devono possedere i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) ed essere provvisti di istruzioni (nota informativa e scheda tecnica).

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita dal costruttore o comunque seguendo rigorosamente le sue istruzioni, pena il decadimento dei RESS.

Due aspetti chiave per i DPI di terza categoria:

– Addestramento uso

– Idoneità medica

 Interessantissimo il caso dei DPI anticaduta; dove si prescrive il DPI anticaduta, deve esserci un PIANO DI EMERGENZA (per stabilire le azioni di recupero della persona caduta).

I DPI possono avere scadenza, indicata dal costruttore, e necessità di revisioni periodiche (nella norma 365 si parla di necessità di ispezione periodica).

Certamente se un DPI anticaduta è stato messo alla prova o ha subito traumi significativi deve essere ELIMINATO.

Le prescrizioni del fabbricante devono essere rispettate per non uscire dalla garanzia.

La manutenzione ordinaria è indicata nelle note informative.

La manutenzione straordinaria, a cura del fabbricante, dovrebbe essere registrata come anche suggerito dal DM 2_5_01.

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