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PNRR, APPROVAZIONE DEL SENATO: VIA LIBERA ALLA PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI

COME CAMBIA LA PATENTE A PUNTI (O CREDITI)

Con 95 voti favorevoli il decreto introduce la patente a punti per i cantieri. La patente a crediti, prevista dal DL 19/2024 e rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro, mira a migliorare la sicurezza e la conformità nei luoghi di lavoro, ponendo criteri specifici per l’operatività.

Ricordiamo che la patente, prevista dal 1 ottobre 2024, viene emessa con 30 crediti, e per operare nei cantieri è necessario mantenere un minimo di 15 crediti. Se i crediti scendono sotto questa soglia, è permesso solo completare le attività già in corso di esecuzione.

Viene nuovamente riscritto integralmente l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 con queste novità, rispetto alla versione uscita un paio di mesi fa:

  1. le ditte straniere dovranno ottenere un documento equivalente nel loro Paese
  2. esclusione per le mere forniture e le prestazioni di natura intellettuale;
  3. per avere la patente è stato aggiunto il requisiti della designazione dell’RSPP;
  4. la patente non si ottiene caricando su un portale dell’INL i documenti richiesti ma, tramite AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI DOCUMENTI. In caso di dichiarazione falsa, la patente viene revocata;
  5. sparisce il portale per il caricamento dei documenti;
  6. sparisce il recupero dei crediti con corsi di formazione ma si rimanda a futuri Decreti per la modalità di recupero;
  7. i punti da decurtare, in base ai provvedimenti definitivi (vedi tabella sottostante);
  8. posto un limite di entità dei lavori in corso per finirli in caso di sospensione della patente (>30%);
  9. esclusione dalle gare pubbliche per le imprese e lavoratori autonomi trovati ad operare in cantiere senza patente;
  10. per le SOA, l’esonero dalla patente si applica solo per aziende in classe III o superiore

Le violazioni delle norme sulla patente a crediti comportano sanzioni severe, inclusa una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Le decurtazioni di punti per inadempienze variano significativamente a seconda della gravità dell’infrazione, da un massimo di 20 punti per infortuni mortali a due punti per mancanza di formazione.

Di seguito la tabella riepilogativa dei punti decurtati in base alla fattispecie di reato:

FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
3 Omessi formazione e addestramento: 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organiz- zative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 50px: 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73:
1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73:
2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73:
3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:
1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:
8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:
15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10
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