CANTIERI IN TITOLO IV

Cantieri in titolo IV

E’ denominato cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Il titolo IV contiene le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. I lavori edili o di ingegneria civile soggetti sono i seguenti:

  • lavori di costruzione,
  • manutenzione,
  • riparazione,
  • demolizione,
  • conservazione,
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento,
  • trasformazione,
  • rinnovamento o smantellamento;
  • lavori di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato in metallo in legno o in altri materiali; comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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