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RIFIUTI: dichiarazione annuale MUD – scadenza 30 aprile 2024

Previste sanzioni per la mancata presentazione del MUD da parte dei soggetti obbligati

Il 30 aprile 2024 scade il termine per la presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Il M.U.D. da utilizzarsi per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2024, con riferimento all’anno 2023, è quello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023.

Rimangono immutate rispetto allo scorso anno le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

La scadenza per l’invio della dichiarazione è il 30 aprile 2024 ed i soggetti obbligati a tale scadenza sono:

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
  • imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
  • soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
  • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005;
  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e ai Sistemi Collettivi di finanziamento;
  • sezione Consorzi: il CoNaI e altri soggetti di cui all’articolo 221., comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
  • limitatamente alla produzione di soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;

I soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti o Imprese, hanno l’obbligo di presentazione del MUD solo nell’eventualità che abbiano prodotto rifiuti pericolosi.

La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.

Soltanto i soggetti che producono nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione semplificata, che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it

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