Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”. Nuovo accordo che era già stato sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
ACCORDO IN GAZZETTA UFFICIALE: L’ENTRATA IN VIGORE E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Benché il testo dell’Accordo fosse da tempo conosciuto, sicuramente la data della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale è importante per arrivare a comprendere le date connesse anche alla Parte VII (Altre disposizioni) indicate nell’Allegato A dell’Accordo stesso.
Le riprendiamo integralmente inserendo, ora, le date effettive.
PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI
- ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (è entrato in vigore il 24 maggio 2025).
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (non oltre il 24 maggio 2026), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall’entrata in vigore del presente accordo.
Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
In conclusione, rimandiamo a futuri articoli e ai nostri approfondimenti per maggiori dettagli sul nuovo Accordo Stato-Regioni.