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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE L’ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”. Nuovo accordo che era già stato sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ACCORDO IN GAZZETTA UFFICIALE: L’ENTRATA IN VIGORE E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Benché il testo dell’Accordo fosse da tempo conosciuto, sicuramente la data della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale è importante per arrivare a comprendere le date connesse anche alla Parte VII (Altre disposizioni) indicate nell’Allegato A dell’Accordo stesso.

Le riprendiamo integralmente inserendo, ora, le date effettive.

 

PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI

  1. ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (è entrato in vigore il 24 maggio 2025).

  1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (non oltre il 24 maggio 2026), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall’entrata in vigore del presente accordo.

Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

 

In conclusione, rimandiamo a futuri articoli e ai nostri  approfondimenti per maggiori dettagli sul nuovo Accordo Stato-Regioni.

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