Si definisce “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta (art. 288, D. Lgs. 81/08), è sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.
Ai sensi dell’articolo 289, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, che dovrà considerare la classificazione delle aree con rischio di esplosione, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta.
Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli deve:
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290, il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 del D.Lgs. 81/08), dove si precisa in particolare:
Il “documento sulla protezione contro le esplosioni” è a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08
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