CANTIERI IN TITOLO IV

Incarico CSP e CSE

Tra i vari obblighi a cui sono sottoposti il committente o il responsabile dei lavori, risulta la nomina, in determinati casi, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), e/o in fase di Progettazione (CSP).

La nomina del coordinatore รจ obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di piรน imprese.

In tale situazione di piรน imprese, la nomina del CSP deve avvenire contestualmente allโ€™affidamento dellโ€™incarico di progettazione e la nomina del CSE deve avvenire prima dellโ€™affidamento dei lavori.

La differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 sta nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in capo al CSP e allโ€™attuazione pratica delle disposizioni previste ne PSC in capo al CSE.

Articolo 91 Decreto legislativo nยฐ 81, 9 aprile 2008 – Obblighi del coordinatore per la progettazione

  1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
    • redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
    • predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non รจ predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), รจ preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Articolo 92 Decreto legislativo nยฐ 81, 9 aprile 2008 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
    • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    • verifica l’idoneitร  del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitร  nonchรจ la loro reciproca informazione;
    • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    • segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dร  comunicazione dell’inadempienza alla azienda unitร  sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

SANZIONI

Il Datore di Lavoro puรฒ incorrere nelle seguenti principali sanzioni (D.Lgs. 81/08).
Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013

Omessa designazione del Coordinatore per la progettazione:ย Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Omessa designazione del Coordinatore per lโ€™esecuzione dei lavori:ย Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

CONTATTACI