Tra i vari obblighi a cui sono sottoposti il committente o il responsabile dei lavori, risulta la nomina, in determinati casi, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), e/o in fase di Progettazione (CSP).
La nomina del coordinatore è obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.
In tale situazione di più imprese, la nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e la nomina del CSE deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori.
La differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 sta nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in capo al CSP e all’attuazione pratica delle disposizioni previste ne PSC in capo al CSE.
Articolo 91 Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Il Datore di Lavoro può incorrere nelle seguenti principali sanzioni (D.Lgs. 81/08).
Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013
Omessa designazione del Coordinatore per la progettazione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Omessa designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
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