Secondo il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 art. 71 comma 11 come modificato dalla Legge 98/2013, il Datore di Lavoro ha l’obbligo sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Decreto legge 81/08 e s.m.i. e il D.M.11 aprile 2011 disciplinano le modalità di effettuazione delle verifiche.
Arrivando invece alla parte operativa occorre sapere che la prima verifica periodica delle attrezzature dell’allegato VII non è più di competenza dell’INAIL.
Meglio specificare che la prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
Ma se non vengono rispettati i tempi è compito del Datore di Lavoro contattare azienda abilitata e provvedere alla verifica.
Non è più quindi competenza assoluta dell’INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è “a scadenza prefissata”.
Il datore di lavoro dalla seconda verifica in poi può scegliere fin da subito il verificatore pubblico o privato che preferisce senza ulteriori comunicazioni alla AUSL.
Sono soggetti a verifica ogni 5 anni gli impianti di riscaldamento ad acqua calda aventi potenzialità al focolare superiore a 100.000 kcal (116,4 kW); in ambito civile sono soggetti a verifica quinquennale anche gli impianti con potenza compresa fra 30.000 e 100.000 kcal (34,9 e 116,4 kw) qualora assoggettati all’art. 1129 del codice civile.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.
Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.
Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima in Regione Piemonte il soggetto titolare è Arpa.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.
Qualora INAIL non provveda ad effettuare la verifica, dal 46° giorno il Datore di Lavoro si può rivolgere direttamente al Soggetto Abilitato che procederà con l’effettuazione della verifica.
Le verifiche periodiche successive alla prima: con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica, senza dover trasmettere ulteriori comunicazioni all’ASL o ARPA territorialmente competente.
Gli apparecchi di sollevamento che devono essere sottoposti a verifica sono: carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ascensori, montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente e Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg (es. paranco elettrico).
Il Datore di Lavoro è infatti tenuto a possedere il verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (in alternativa all’ASL/ARPA), in modo da poterlo esibire in caso di controllo da parte degli Enti preposti.
Non vengono considerate valide in caso di controllo le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Periodicità delle verifiche:
attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di risposo per anziani, scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini, etc.
sono così definiti gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi/polveri infiammabili.
sono luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici; opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave.
sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.
La nostra società partner è Organismo d’Ispezione di tipo A, regolarmente abilitata dal Ministero ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici richiamate nel D.P.R. 462/01:
Il tempo di periodicità si considera iniziare dall’ultimazione del nuovo impianto o dal rifacimento completo
Il Datore di Lavoro può incorrere nelle seguenti principali sanzioni (D.Lgs. 81/08)
Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013
Obbligo di effettuare la richiesta di verifica: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo di esibire il libretto dell’apparecchio di sollevamento, di portata superiore ai 200 Kg., marca ……., mod. ….. completo dei verbali di verifica periodica annuale: Ammenda da 500 a 1.800
euro
Obbligo di esibire la copia della richiesta all’INAIL (ex ISPESL) della omologazione di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento (per GRU, carroponte e PLE): Ammenda da 500 a 1.800 euro
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