Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro, quindi è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/01).
Il Datore di Lavoro è infatti tenuto a possedere il verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (in alternativa all’ASL/ARPA), in modo da poterlo esibire in caso di controllo da parte degli Enti preposti.
Non vengono considerate valide in caso di controllo le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Periodicità delle verifiche:
attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di risposo per anziani, scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini, etc.
sono così definiti gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi/polveri infiammabili.
sono luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici; opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave.
sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.
La nostra società partner è Organismo d’Ispezione di tipo A, regolarmente abilitata dal Ministero ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici richiamate nel D.P.R. 462/01:
Il tempo di periodicità si considera iniziare dall’ultimazione del nuovo impianto o dal rifacimento completo
Il Datore di Lavoro può incorrere nelle seguenti principali sanzioni (D.Lgs. 81/08 e DPR 461/02)
Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013
Le sanzioni penali sono previste in caso di:
Da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Mancata protezione dal rischio di contatto: Da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Sanzioni amministrative in caso non venga effettuata la manutenzione periodica su impianti di messa a terra, impianti di protezione scariche atmosferiche e impianti elettrici in zone con pericolo esplosione: sanzione tra 500 e 1800 euro
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