PNRR, APPROVAZIONE DEL SENATO: VIA LIBERA ALLA PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI
- 24 Aprile 2024
- Posted by: Matteo
- Categoria: NEWS
COME CAMBIA LA PATENTE A PUNTI (O CREDITI)
Con 95 voti favorevoli il decreto introduce la patente a punti per i cantieri. La patente a crediti, prevista dal DL 19/2024 e rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro, mira a migliorare la sicurezza e la conformità nei luoghi di lavoro, ponendo criteri specifici per l’operatività.
Ricordiamo che la patente, prevista dal 1 ottobre 2024, viene emessa con 30 crediti, e per operare nei cantieri è necessario mantenere un minimo di 15 crediti. Se i crediti scendono sotto questa soglia, è permesso solo completare le attività già in corso di esecuzione.
Viene nuovamente riscritto integralmente l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 con queste novità, rispetto alla versione uscita un paio di mesi fa:
- le ditte straniere dovranno ottenere un documento equivalente nel loro Paese
- esclusione per le mere forniture e le prestazioni di natura intellettuale;
- per avere la patente è stato aggiunto il requisiti della designazione dell’RSPP;
- la patente non si ottiene caricando su un portale dell’INL i documenti richiesti ma, tramite AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI DOCUMENTI. In caso di dichiarazione falsa, la patente viene revocata;
- sparisce il portale per il caricamento dei documenti;
- sparisce il recupero dei crediti con corsi di formazione ma si rimanda a futuri Decreti per la modalità di recupero;
- i punti da decurtare, in base ai provvedimenti definitivi (vedi tabella sottostante);
- posto un limite di entità dei lavori in corso per finirli in caso di sospensione della patente (>30%);
- esclusione dalle gare pubbliche per le imprese e lavoratori autonomi trovati ad operare in cantiere senza patente;
- per le SOA, l’esonero dalla patente si applica solo per aziende in classe III o superiore
Le violazioni delle norme sulla patente a crediti comportano sanzioni severe, inclusa una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Le decurtazioni di punti per inadempienze variano significativamente a seconda della gravità dell’infrazione, da un massimo di 20 punti per infortuni mortali a due punti per mancanza di formazione.
Di seguito la tabella riepilogativa dei punti decurtati in base alla fattispecie di reato:
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organiz- zative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 50px: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |