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/ News e aggiornamenti / COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA: COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2022?

D.L. n. 24/2022 sancisce il 31 marzo 2022 la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, fermo restando, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità, per il Ministero della Salute, di adottare ordinanze, vengono stabilite alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.
Proviamo a sintetizzare le nuove regole.

 

ATTIVITA’ RICETTIVE, COMMERCIALI E SPORTIVE

Dal 1° aprile non è più richiesto alcun tipo di green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
– consumo di cibo e bevande all’aperto;
– attività sportive outdoor;
– negozi e attività commercialiuffici pubblicimusei;
– hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
– trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 44/2021);
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Abolito, dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto), il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

NOVITA’ PER I LAVORATORI

Dal 25 marzo, data di entrata in vigore del Decreto, sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie:
– personale della scuola;
– personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
– polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
– personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
– il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

SMART WORKING: DAL 1° APRILE ACCORDI INDIVIDUALI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

Con il venir meno dello Stato di Emergenza, decade anche la procedura di Smart Working “semplificato” di matrice emergenziale e derogatoria alle norme del D.Lgs. n.81/2017 sullo Smart Working “ordinario”.

Sarà possibile ricorrere, fino al 30 giugno, allo smart working semplificato, poi occorrerà stipulare accordi individuali che regolino le giornate di smart e quelle in ufficio in deroga alla contrattazione sindacale.

Il Governo ha però annunciato da tempo l’introduzione di procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative proprio all’accordo individuale di smart working.
Inoltre, proprio di recente è stato introdotto un Protocollo nazionale sul Lavoro agile privato, firmato dalle parti sociali (datoriali e sindacali) con il Ministero del Lavoro per regolare tutti gli aspetti della contrattazione, anche in materia di sicurezza.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: TERMINE IL 31 MARZO 2022

Il sistema di sorveglianza sanitaria eccezionale che si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”, instaurato sotto la pandemia decade con la fine dello Stato di Emergenza al 31 marzo 2022, come anche indicato da INAIL, insieme alle tutele di cui all’art. 90 del Decreto sui congedi familiari e la prestazione in modalità agile per i lavoratori fragili come conferma il richiamo anche nell’Allegato A del Decreto festività (DL 221/21) convertito.

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Durante il periodo di emergenza, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non precludeva lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Adesso, con la fine dello stato di emergenza previsto per il 31/03/2022, occorrerà obbligatoriamente completare l’aggiornamento.

Inoltre, nel periodo di emergenza è stato ammesso, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Tuttavia, con la fine dello stato di emergenza, salvo diversa indicazione ad oggi non ancora pervenute, tale modalità formativa non sarà più possibile.

Per le modalità di erogazione (frontale o e-learning) si tornerà a fare riferimento all’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016.

Guarda in allegato la tabella riassuntiva per capire meglio quali modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono consentite.

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