Cantieri in titolo IV
E’ denominato cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Il titolo IV contiene le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. I lavori edili o di ingegneria civile soggetti sono i seguenti:
- lavori di costruzione,
- manutenzione,
- riparazione,
- demolizione,
- conservazione,
- risanamento;
- ristrutturazione o equipaggiamento,
- trasformazione,
- rinnovamento o smantellamento;
- lavori di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato in metallo in legno o in altri materiali; comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.