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Bozza DEFINITIVA Accordo Stato Regioni in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro

PREMESSA

L’analisi condotta sui documenti “Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e la “Bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni” del 13 maggio 2024, permette di evidenziare le principali novità e aspetti operativi rispetto agli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Si fornisce un quadro delle innovazioni introdotte e delle implicazioni pratiche per i soggetti coinvolti.

 

ACCORPAMENTO E RIVISITAZIONE DEGLI ACCORDI

Aspetti Operativi:

  • L’accordo del 2024 unifica e semplifica i precedenti accordi, eliminando sovrapposizioni e garantendo una maggiore coerenza normativa.
  • Introduzione di un documento unico che definisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutti i soggetti obbligati (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, ecc.).

Novità:

  • Centralizzazione delle norme in un unico testo, semplificando l’accesso alle informazioni e la loro applicazione pratica.

 

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI CORSI

Aspetti Operativi:

  • Nuove durate e contenuti minimi specifici per ciascuna categoria di soggetti.
  • Dettagliate indicazioni sui contenuti obbligatori per la formazione generale e specifica.

Novità:

  • Aumento delle ore di formazione per alcune categorie, come i preposti e i dirigenti, per rispondere alle crescenti esigenze di competenza e responsabilità.
  • Introduzione di nuovi moduli formativi, come quelli su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e la gestione delle diversità linguistiche.

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Aspetti Operativi:

  • Possibilità di erogare corsi in presenza, tramite videoconferenza sincrona e modalità e-learning.
  • Linee guida specifiche per la gestione e l’organizzazione delle diverse modalità formative.

Novità:

  • Maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione, facilitando l’accesso alla formazione anche in contesti logistici difficili o per lavoratori con orari non standard.

 

REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Aspetti Operativi:

  • Definizione chiara dei requisiti che devono possedere i soggetti formatori istituzionali e accreditati.
  • Introduzione di una categoria di “altri soggetti” formatori, come gli organismi paritetici e le associazioni sindacali.

Novità:

  • Specifica sui requisiti minimi e sull’esperienza triennale documentata per i soggetti formatori accreditati.
  • Creazione di un repertorio/elenco nazionale dei soggetti formatori.

 

VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO

Aspetti Operativi:

  • Obbligo di una verifica finale per tutti i corsi di formazione e aggiornamento.
  • Specifiche sulle modalità di conduzione delle verifiche e sui criteri di valutazione.

Novità:

  • Standardizzazione delle procedure di verifica per garantire omogeneità e affidabilità nella valutazione delle competenze acquisite.

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aspetti Operativi:

  • Implementazione di un sistema di monitoraggio continuo dell’applicazione degli accordi.
  • Controlli sul rispetto della normativa da parte dei soggetti erogatori e destinatari della formazione.

Novità:

  • Introduzione di misure per monitorare l’efficacia e la qualità della formazione nel tempo, con la possibilità di intervenire correttivamente.

 

AGGIORNAMENTO E VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI

Aspetti Operativi:

  • Definizione delle modalità di aggiornamento e riconoscimento dei crediti formativi acquisiti con i precedenti accordi.
  • Disposizioni transitorie per assicurare la validità della formazione pregressa.

Novità:

  • Chiarimenti su come i crediti formativi acquisiti secondo gli accordi del 2011 saranno riconosciuti e integrati nel nuovo sistema.

 

FORMAZIONE SU TEMI SPECIFICI

Aspetti Operativi:

  • Introduzione di nuovi moduli formativi obbligatori su molestie e violenze nei luoghi di lavoro.
  • Inclusione di ausili per la comprensione linguistica per lavoratori stranieri.

Novità:

  • Estensione della formazione obbligatoria a nuovi ambiti, riflettendo le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro.

 

PASSAGGI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

  1. Consultazione delle parti sociali: È stata effettuata una consultazione delle parti sociali, come indicato nella nota prot. n. 5648 del 13 maggio 2024.
  2. Trasmissione dell’Accordo:L’Accordo è stato trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Regioni.
  3. Assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome: Nel corso della seduta, è stato acquisito l’assenso delle parti coinvolte.
  4. Firma dell’Accordo: L’Accordo viene sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la firma del Segretario e del Presidente della Conferenza permanente.

 

TEMPI PER LA COMPLETA ATTUAZIONE

  1. Entrata in vigore: L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Disposizioni transitorie:
  • Prima applicazione: Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché quelli dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • Conclusione dei corsi per datori di lavoro: I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall’Accordo entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore.
  • Formazione pregressa: I percorsi formativi già effettuati in conformità con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono riconosciuti e sono previsti specifici crediti formativi.

 

Tabella dei principali Corsi Previsti dalla Bozza dell’Accordo Stato Regioni

Titolo Corso Durata del Corso Base Durata del Corso di Aggiornamento Periodicità dell’Aggiornamento Modalità di Erogazione Soggetto Formatore Legittimato
Corso per lavoratori (basso rischio) 8 ore 6 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona, e-learninga Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per lavoratori (medio rischio) 12 ore 6 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per lavoratori (alto rischio) 16 ore 6 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per Preposti 12 ore 6 ore Biennale In presenza, videoconferenza sincrona Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per Dirigenti 12 ore + 6 ore (modulo cantieri) 6 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona, e-learning Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per Datore di Lavoro 16 ore + 6 ore (modulo cantieri) 6 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona, e-learning Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 24 ore 8 ore Quinquennale In presenza, videoconferenza sincrona Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi Modulo A: 28 ore, Modulo B comune: 48 ore, Modulo C: 24 ore Modulo A: 6 ore, Modulo B: 12 ore, Modulo C: 12 ore Quinquennale con decorrenza dalla data di conclusione del Modulo B comune (ASPP: 20 ore; RSPP: 40 ore) In presenza, videoconferenza sincrona, e-learning solo per modulo A Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 120 ore 40 ore Quinquennale In presenza, e-learning solo per modulo giuridico Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per lavoratori, Datori di Lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 16 ore 4 ore Quinquennale In presenza Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti
Corso per operatori di attrezzature di lavoro Varie Varie Quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica In presenza Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti

ALLEGATI

Bozza-definitiva Accordo Stato-regioni giugno 2024

Nota trasmissione Ministero del Lavoro

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