Il DM 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- è il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).
- è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
DISCIPLINA TRANSITORIA
Corsi ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, già programmati entro il 04/10/2022, si possono fare entro il 04/04/2023 (6 mesi)
PRIMO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
- formazione/aggiornamento da meno di 5 anni: aggiornamento entro 5 anni dalla formazione/ aggiornamento
- formazione/aggiornamento da più di 5 anni (al 04/10/2022): aggiornamento da fare entro il 04/10/2023
CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)
CAMBIANO LE DENOMINAZIONI DEI CORSI:
Da rischio alto a Livello 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Da rischio medio a Livello 2
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Da rischio basso a Livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Parte teorica:
- SÌ:
- in presenza,
- in videoconferenza (FAD sincrona),
- ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi
- NO: e-Learning
Parte pratica:
- SÌ: in presenza,
- NO: e-Learning
Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel livello 1 (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)
CORSI ANTINCENDIO
Attività di livello 1 – CORSO DI TIPO 1-FOR (4 ore)
Modulo teorico: 2 ore (Presenza o videoconferenza)
Modulo pratico: 2 ore
Aggiornamento (CORSO DI TIPO 1-AGG) ogni 5 anni 2 ore pratiche
Attività di livello 2 – CORSO DI TIPO 2-FOR (8 ore)
Modulo teorico: 5 ore (Presenza o videoconferenza)
Modulo pratico: 3 ore
Aggiornamento (CORSO DI TIPO 2-AGG) ogni 5 anni 5 ore: 2 ore teoriche 3 ore pratiche
Attività di livello 3 – CORSO DI TIPO 3-FOR (16 ore)
Modulo teorico: 12 ore (Presenza o videoconferenza)
Modulo pratico: 4 ore
Aggiornamento (CORSO DI TIPO 3-AGG) ogni 5 anni 8 ore: 5 ore teoriche 3 ore pratiche
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