NEWS ED AGGIORNAMENTI
/ News e aggiornamenti / COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni

ANTINCENDIO: A CHE LIVELLO DI RISCHIO APPARTIENE LA TUA AZIENDA? ECCO LA CLASSIFICAZIONE, I CORSI E LE MODALITA’ FORMATIVE

Il DM 02/09/2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

  • è il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).
  • è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

Corsi ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, già programmati entro il 04/10/2022, si possono fare entro il 04/04/2023 (6 mesi)

 

PRIMO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO

  • formazione/aggiornamento da meno di 5 anni: aggiornamento entro 5 anni dalla formazione/ aggiornamento
  • formazione/aggiornamento da più di 5 anni (al 04/10/2022): aggiornamento da fare entro il 04/10/2023

 

CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

CAMBIANO LE DENOMINAZIONI DEI CORSI:

Da rischio alto a Livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
  10. alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Da rischio medio a Livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

  1. i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  2. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Da rischio basso a Livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Parte teorica:

  • SÌ:
    • in presenza,
    • in videoconferenza (FAD sincrona),
    • ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi
  • NO: e-Learning

Parte pratica:

  • SÌ: in presenza,
  • NO: e-Learning

Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel livello 1 (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)

 

CORSI ANTINCENDIO

Attività di livello 1 – CORSO DI TIPO 1-FOR (4 ore)

Modulo teorico: 2 ore (Presenza o videoconferenza)

Modulo pratico: 2 ore

Aggiornamento (CORSO DI TIPO 1-AGG) ogni 5 anni 2 ore pratiche

Attività di livello 2 – CORSO DI TIPO 2-FOR (8 ore)

Modulo teorico: 5 ore (Presenza o videoconferenza)

Modulo pratico: 3 ore

Aggiornamento (CORSO DI TIPO 2-AGG) ogni 5 anni 5 ore: 2 ore teoriche 3 ore pratiche

Attività di livello 3 – CORSO DI TIPO 3-FOR (16 ore)

Modulo teorico: 12 ore (Presenza o videoconferenza)

Modulo pratico: 4 ore

Aggiornamento (CORSO DI TIPO 3-AGG) ogni 5 anni 8 ore: 5 ore teoriche 3 ore pratiche

 

Clicca QUI e scopri i nostri corsi antincendio tenuti da docenti qualificati ai sensi del DM 02/09/2021

IN PRIMO PIANO