Dispositividi protezione individuale: DPI 1°, 2°, 3°categoria

Il Regolamento (UE) 2016/425 definisce i dispositivi di protezione individuali come dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o la sicurezza. 

I DPI si dividono in tre categorie:

I categoria – comprende solo i rischi minimi per il lavoratore:

  • lesioni meccaniche superficiarli
  • contatto con prodetti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • contatto con superfici calde che non superino i 50°C
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema

Tra questi dispositivi di protezione ci sono: protettori degli occhi, protettori del capo, indumenti protettivi, protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo, protettori di mani e braccia.

II categoria – comprende i rischi (medi) che non rientrano né nella I nè nella III categoria.

Tra questi ci sono: protettori delle orecchie, protettori degli occhi, protettori del capo, protettori totali o parziali del viso, indumenti protettivi, protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo, protettori di mani e braccia, dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti, dispositivi per la protezione contro rischi meccanici, indumenti ad alta visibilità e accessori.

III categoria – comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi per il lavoratore, quali morte o danni irreversibili alla salute, con riguardo a:

  • sostanze e miscele pericolose
  • atmosfere con carenza di ossigeno 
  • agenti biologici nocivi
  • radiazioni ionizzanti 
  • ambienti ad alta temperatura con effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore
  • cadute dall’alto
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione 
  • annegamento 
  • tagli da seghe a catena portatili
  • getti ad alta pressione 
  • ferite da proiettile o da coltello 
  • rumore nocivo

Tra questi ci sono: protettori degli occhi, dispositivi per la protezione del capo, dispositivi per la protezione integrale o parziale del viso, indumenti protettivi, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dispositivi per la protezione di piedi e gambe, dispositivi per la protezione di mani e braccia, dispositivi per la protezione contro i rischi di cadute dall’alto.

sistemi anticaduta sono una protezione che salvaguarda la vita del lavoratore da una caduta dall’alto. Questi sistemi sono composti da specifici elementi che consentono di svolgere in sicurezza lavori su tetti di qualsiasi natura, inclinati o piani, siano essi in legno o in altri materiali. Devono inoltre rispettare le linee della norma UNI EN 363:2008. Questa normativa individua le differenti situazioni di lavorazione che possono essere eseguite sulle coperture e per ognuna assegna un determinato dispositivo di collegamento. 

Per essere posto sul mercato, qualsiasi DPI deve recare la marcatura di conformità CE che ne certifica la conformità alla suddetta norma che ne definisce le caratteristiche. 

Devono inoltre essere revisionati ogni anno.

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