La pandemia da Covid-19 ha indotto le organizzazioni ad integrare, oppure ad aggiornare, il Documento di valutazione dei rischi con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di contagio da Covid tra i propri lavoratori nei luoghi e in occasione di lavoro.
Tra le misure intraprese una delle più rivoluzionarie si è rivelata l’adozione dello smart working, attività regolata dalla Legge sul ‘lavoro agile’, ma in realtà concretizzatasi come ‘remote working’ domestico.
In questo periodo si è osservato un utilizzo del videoterminale in remoto in genere maggiore rispetto a quanto avveniva in ufficio, comprendendo anche attività come colloqui e riunioni che normalmente sarebbero state svolte senza la mediazione di un videoterminale; tale utilizzo più esteso accentua i rischi derivanti da sovraccarico visivo, posture o movimenti inadeguati, per di più all’interno di un ambiente non predisposto a questo scopo, soprattutto per la mancanza di arredi o di dispositivi ergonomici adeguati.
Peraltro, all’inizio del lockdown la necessità di agevolare le aziende nella rapida adozione dello smart working con riferimento alla Legge n° 81 del 22/5/2017, ha concesso loro di esaurire gli obblighi di Legge nell’ambito della salute e della sicurezza con il semplice invio di un’informativa via mail (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81, DPCM 25 febbraio 2020), privando di fatto gli operatori di un’adeguata preparazione nei confronti dei rischi professionali.
Da questi aspetti critici è nata l’idea di predisporre uno strumento di valutazione dei rischi correlati al remote working, allo scopo di individuare i rischi più significativi e consentire le misure preventive più idonee.
La scelta del metodo di raccolta dati
Le principali norme tecniche riguardanti la valutazione del rischio (fra cui la UNI EN IEC 31010, collegata alla ISO 31000) distinguono la fase di analisi del rischio da quella di valutazione.
Nella fase di analisi occorre raccogliere le evidenze e i dati più pertinenti al fine di conoscere le caratteristiche dello specifico fattore e potersi esprimere (nella successiva fase di valutazione) circa la probabilità e la gravità del possibile danno.
Le particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile non consentono lo svolgimento di sopralluoghi nella sede di lavoro prescelta, peraltro potenzialmente variabile, e neppure un controllo diretto sull’arredo e il layout complessivo, che non costituiscono elementi di competenza del datore di lavoro.
Il questionario è parso essere il metodo di raccolta dati più adeguato alla fattispecie.
Infatti, raggiunge facilmente le persone esposte al rischio (cioè che lavorano in smart working), ha un buon livello di standardizzazione, e rientra fra le tecniche prese in considerazione dalla normativa tecnica (es. UNI EN IEC 31010).
Il questionario è parso essere il metodo di raccolta dati più adeguato alla fattispecie.
Infatti, raggiunge facilmente le persone esposte al rischio (cioè che lavorano in smart working), ha un buon livello di standardizzazione, e rientra fra le tecniche prese in considerazione dalla normativa tecnica (es. UNI EN IEC 31010).
Caratteristiche dello Smart Working Questionnaire (SWQ)
Il questionario SWQ è costituito dall’evoluzione di un modello proposto all’interno del Protocollo VRE-C (Bisio, Campanini, Santucci, 2020).
Esso ha la finalità di supportare un processo di valutazione del rischio attraverso i seguenti obiettivi:
- Valutare i rischi ergonomici afferenti all’attività di smart working (con riferimento anche all’art. 174, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) attraverso specifici indici.
- Stimare le possibili ricadute dei rischi specifici sulla salute degli operatori.
- Fornire dati per l’individuazione delle misure preventive/protettive.
Lo strumento raccoglie due tipi di informazioni:
- Informazioni sul soggetto, di tipo anagrafico (genere, fascia di età) e sanitario (disagi correlabili preesistenze, problematiche di genere, comparsa/accentuazione disturbi correlati, attività extraprofessionali, difficoltà e stress lavoro correlati), per un totale di 12 item.
- Informazioni sull’esposizione al rischio (tempi e modi del lavoro al videoterminale, aspetti organizzativi, posturali, ecc.) per un totale di 25 item.
Le misure per la riduzione del rischio
I risultati del questionario nell’ambito di una valutazione dei rischi consentono di individuare e pesare le principali condizioni di rischio, e quindi di identificare modalità per attenuarle.
La normativa inerente al lavoro agile non fornisce indicazioni sulla valutazione dei rischi specifici. Perciò il riferimento di Legge è costituito dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che trova il suo ‘regolamento attuativo’ nell’Allegato XXXIV e nel (mai abolito) Decreto 2 ottobre 2000.
Entrando nel dettaglio di alcune misure, la sostituzione della seduta o di dispositivi può costituire la soluzione di problematiche afferenti in particolare all’apparato muscoloscheletrico. Un supporto formativo specifico basato sulla situazione del lavoratore può costituire una soluzione a problematiche muscoloscheletriche o oculovisive.
Sarebbe inoltre molto utile un monitoraggio nel tempo del corretto recepimento delle disposizioni in merito agli aspetti ergonomici.
Infine, può ricoprire un ruolo centrale l’azione del medico competente, orientata in base ai risultati dei questionari: dalla sorveglianza sanitaria dedicata particolarmente ai principali fattori di rischio emersi, alla necessità di procedere ad eventuali approfondimenti super specialistici, dalla raccomandazione all’utilizzo di presidi mirati (seduta, dispositivi, ecc.) fino alla prescrizione di misure organizzative per soggetti predisposti, fragili o disabili
Sicurezza Formazione può aggiornare il vostro Documento di Valutazione dei Rischi e valutare nello specifico il rischio “smart working”.
Contattaci via mail: info@sicurezzaformazione-srl.it, siamo sempre a disposizione!