La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo derivante dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.
COME VERIFICARE SE UN IMPIANTO È AUTOPROTETTO?
L’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2.
Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).
Diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).
CHI PUÒ EFFETTUARE TALE VALUTAZIONE?
Chiunque può effettuare la valutazione purché si tratti di persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.
CHI È IN POSSESSO DI UNA VALUTAZIONE EFFETTUATA SECONDO LA NORMATIVA PRECEDENTE È ESONERATO DALLA NUOVA NORMATIVA?
NO.
Secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere rifatta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4.
SONO NECESSARIE MANUTENZIONI DELL’IMPIANTO?
L’articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che il datore di lavoro “richieda ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del decreto (ASL, ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI) una serie di verifiche periodiche (biennali) che servono ad assicurare allo Stato che il datore di lavoro stia effettuando quanto è necessario perché la protezione dai fulmini conservi nel tempo i suoi requisiti di sicurezza
Tuttavia la periodicità di tali verifiche potrebbe non essere sufficiente, poiché l’uso e l’usura dell’impianto potrebbero far venir meno i requisiti di sicurezza nell’intervallo di tempo tra due di tali verifiche. E, in questo senso, l’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 ricorda al datore di lavoro che è opportuno “seguire le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti”.
Ad esempio è bene eseguire ulteriori controlli nei seguenti casi:
- dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;
- ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).