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SCHIUME POLIURETANICHE: OBBLIGO DI FORMAZIONE

I diisocianati sono componenti chimici di base largamente utilizzati in un’ampia gamma di settori e applicazioni. Di largo impiego anche in schiume poliuretaniche, sigillanti e rivestimenti. Prodotti largamente utilizzati nell’industria, in edilizia e in serramentistica. Basti pensare alle schiume poliuretaniche utilizzate a man bassa nella posa degli infissi. Prodotti chimici che non fanno un gran bene alla salute dei lavoratori se non si usano determinati accorgimenti.

L’Inail denunciava recentemente (qui): “Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute“.

La restrizione sui diisocianati è imposta dal Regolamento (Ue) 2020/1149 della Commissione del 3 Agosto 2020 entrato in vigore il 24 agosto 2020. In quanto Regolamento, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE è  legge per ognuno dei paesi dell’Unione europea.

TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO

Il Regolamento (Ue) 2020/1149 impone che:

  1. dal 24 febbraio 2022:  è vietato immettere i diisocianati sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    2. il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti. E assicuri che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
  2. dal 24 agosto 2023: è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianatiprima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il Regolamento precisa che per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

FORMAZIONE SULL’USO DI SCHIUME POLIURETANICHE E SIGILLANTI (Rif. Allegato al Regolamento)

La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:

a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;

b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:

  • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
  • applicazione con rullo;
  • applicazione con pennello;
  • applicazione per immersione o colata;
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
  • pulitura e rifiuti;
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:

  • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
  • applicazioni per fonderie;
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

5. Elementi di formazione:

a) formazione generale, anche on line, riguardante:

  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  • valori limite di esposizione professionale;
  • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilità per il rischio;
  • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:

  • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • manutenzione;
  • gestione dei cambiamenti;
  • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

c)formazione avanzata, anche on line, riguardante:

  • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

SANZIONI

La violazione del regolamento Reach comporta una serie di sanzioni piuttosto pesanti. Nel caso specifico sembra applicarsi la Violazione degli obblighi in materia di restrizione (Art. 67):

Il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in miscela o in articolo non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del Regolamento al di fuori dei casi riportati nell’articolo 67, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

 

Qui puoi scaricare il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati (Testo rilevante ai fini del SEE)

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