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RSPP chiarimenti sulle responsabilità 

Nonostante molte sentenze i dubbi sul tema delle responsabilità, penali e civili, attribuibili all’RSPP restano in sospeso.

Secondo la Corte di Cassazione, il RSPP “è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali“.

la figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “Ä— stata introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 626/1994” e che questo ruolo Ä— “di frequente ricoperto da ingegneri adeguatamente formati sulla materia”.

Oggi questa figura è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 2 D.Lgs. 81/2008) <<persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi>> quindi l’RSPP deve rispondere del suo operato direttamente al datore di lavoro e non a suoi intermediari.

 il datore di lavoro “viene inquadrato come il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali ed il responsabile del servizio come figura dotata di capacità tecnico-gestionali avente il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere a tali obblighi”.

Oggi però la prassi è “inquadrare la funzione di RSPP come figura di supporto e di consulenza al vertice aziendale, anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti:

1. il responsabile è chiamato a promuovere un approccio gestionale-manageriale finalizzato alla prevenzione;

2. il responsabile deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (misure di prevenzione e protezione) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

In questo senso una profonda differenza separa dunque “il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da quello tecnico-specialistico del tradizionale ‘responsabile della sicurezza’”.

Secondo la Corte di Cassazione però il RSPP “opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui (art. 17 comma 1 lett. a, e art. 28 del D.Lgs. 81/08), tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all’art. 55 del D.Lgs. 81/08, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

Recentemente però la Corte di Cassazione ha specificato che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di “consulente” del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere. Comunque, il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

Ne si deduce quindi che il RSPP “pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale.

E siamo arrivati ala conclusione che l’RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro di un “evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di COLPA PROFESSIONALE che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.

 

FONTE : “La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione“, documento prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a cura Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante, versione 2017.

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