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RENTRi: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il RENTRi è suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Il Decreto 59/2023, che è entrato in vigore il 15 giugno 2023, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalita’ per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonche’ le modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalita’ di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalita’ di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.  Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come previsto dall’art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

Quali sono i vantaggi

I principali vantaggi consentono di:

  • trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  • ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
  • ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
  • garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati;
  • consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
  • modificare, infine, il sistema sanzionatorio.

Chi deve iscriversi al RENTRi?

In base all’art.12 del DM 59/2023, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione avviene con le tempistiche di cui all’articolo 13 del Regolamento differenziandosi per caratteri e attività dell’ente e impresa obbligata e con le modalità indicate dall’articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall’interconnessione con il Registro delle imprese, con l’Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Quando iscriversi al RENTRi?

In base all’articolo 13 del Regolamento l’iscrizione al RENTRi deve avvenire

-per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti
-per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
-per i soggetti cui all’articolo 18 (delegati)
-enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 dicembre 2023
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 giugno 2024
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati; a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento(15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 dicembre 2024

il numero dei dipendenti va calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento

Come iscriversi al RENTRi?

L’articolo 21 indica in un prossimo Regolamento (da emanare con uno o più decreti ministeriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e monitoraggio, oltre alle istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati. Nel Regolamento dovrà poi definirsi i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI, le modalità di compilazione dei modelli, i requisiti per i servizi di consultazione, manuali e guide sintetiche ed il funzionamento degli strumenti di supporto.

I documenti saranno pubblicati sul sito del RENTRi https://www.rentri.it/

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