Ricordiamo che dal 25 settembre 2022 il Registro Antincendio è OBBLIGATORIO per ogni attività che abbia almeno un lavoratore.
CHE COS’È IL REGISTRO ANTINCENDIO?
Il Registro antincendio, noto anche come “registro dei controlli antincendio” o “registro delle manutenzioni”, è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Con il D.M. del 1° settembre 2021 viene stabilito che in ogni attività che abbia almeno un lavoratore è necessario predisporre il registro ed effettuare una serie di ispezioni e valutazioni per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Registro deve essere sempre mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
COSA VA ANNOTATO NEL REGISTRO?
L’allegato I del D.M. 1/09/2021 specifica che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati:
“i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione”.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Dal 25 settembre 2022, tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti.
In breve, ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore deve essere dotata del Registro, incluse quelle con categorie di rischio A, B e C, ed anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad es. solo estintori).
COME COMPILARE IL REGISTRO ANTINCENDIO
Il Registro deve essere realizzato sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti. Nel Registro, quindi, dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti
- controlli periodici (semestrali) per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature
- l’informazione ai lavoratori sulle situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione
COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA ANTINCENDIO?
La sorveglianza è un insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni (normalmente gli addetti antincendio nominati).
Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.
La sorveglianza antincendio accerta che:
a) il presidio antincendio sia presente;
b) il presidio antincendio sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;
c) il presidio antincendio sia segnalato con apposito cartello;
d) il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);
e) l’accesso al presidio antincendio sia libero da ostacoli;
f) il presidio antincendio sia immediatamente utilizzabile;
g) l’estintore portatile non sia collocato a pavimento;
h) l’estintore sia integro ed il supporto di sostegno (gancio) sia saldamente ancorato alla parete;
l) l’estintore non sia danneggiato;
n) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l’estintore non sia stato usato o manomesso;
o) le informazioni riportate sull’etichetta dell’estintore siano leggibili come anche le marcature (punto 3.1.10) assicurandosi che il testo sia in italiano.
p) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all’interno del campo verde);
q) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.
La persona responsabile deve ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, deve segnalare e richiedere il ripristino dell’anomalia all’azienda di manutenzione.