NEWS ED AGGIORNAMENTI
/ News e aggiornamenti / COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni

REATO DI “FALSITÀ IDEOLOGICA” NELL’EMISSIONE DI ATTESTATO DI FORMAZIONE FALSO

Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha confermato la falsità ideologica commessa dal datore di lavoro che ha falsamente attestato la partecipazione dei suoi dipendenti ai corsi di formazione.

IL FATTO

Il datore di lavoro ha falsamente attestato la partecipazione di alcuni dipendenti a corsi di formazione effettuati presso la sua azienda.

Il Datore di lavoro ha fatto ricorso per:

  • mancata motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni con cui l’impresa ha contenziosi in corso, considerando invece inattendibile uno dei tre testimoni.
  • negazione della perizia grafologica sulle firme dei partecipanti ai corsi e l’audizione di uno dei testimoni. In sostanza il datore di lavoro ritiene che non sia stato provato il suo concorso nel reato per il quale risulta invece condannato il docente incaricato di tenere i corsi e di compilare i registri di partecipazione ai corsi.
  • trattamento sanzionatorio eccessivamente punitivo, senza aver tenuto in considerazione le circostanze attenuanti generiche
  • vizi motivazionali e violazione di legge

IL PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

In particolare si evidenzia che:

  • tutti i dipendenti hanno negato di avere frequentato il corso e che è stato ritenuto inattendibile il solo testimone che corrisponde al lavoratore coinvolto nell’infortunio, a seguito del quale il datore di lavoro ha prodotto la falsa documentazione oggetto del processo. I giudici di merito hanno pertanto concluso per la falsità dell’attestazione di partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione, anche senza che venga svolta la perizia grafologica.
  • nessuno dei dipendenti conosceva il docente e non è nota la modalità con cui il datore di lavoro abbia verificato l’effettivo svolgimento dei corsi per potere predisporre la documentazione attestata, pertanto nel comportamento del datore di lavoro sussiste il dolo.
  • la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base. Inoltre, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito fa riferimento a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti pertanto è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità.

In allegato il testo della sentenza della Cassazione Penale, Sezione 5, 25 luglio 2023, n. 32261.

IN PRIMO PIANO