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PROPRIETÀ DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE: E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARLI AI LAVORATORI?

Se a livello di buon senso si potrebbe auspicare doverosa la consegna degli attestati ai lavoratori, in realtà diventa ostico trovare nella normativa, in particolare nel D.Lgs. 81/2008 un obbligo preciso.

L’art. 37 del Testo Unico indica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma il “libretto formativo del cittadino” è una delle tante parti del Testo Unico che non sono state realizzate.

Esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 “ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Infine qualcuno, per vincolare il datore di lavoro alla consegna dell’attestato, fa riferimento ai diritti del lavoratore riguardo all’accesso ai dati. Esiste, ad esempio, una presa di posizione (19 giugno 2000) del Garante per la protezione dei dati personali in cui il Garante precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

 

ESISTE QUINDI UN OBBLIGO VINCOLANTE OPPURE NO?

Secondo il parere dell’avvocato Lorenzo Fantini, per lungo tempo dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro:

  • È giuridicamente impossibile fondare l’obbligo sull’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 per due semplici ragioni:
  1. l’articolo dice chiaramente che il datore di lavoro deve “registrare” le “competenze acquisite” dai lavoratori nel libretto formativo, “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”, per cui se il libretto non è istituito e regolato NON può esserci l’obbligo;
  2. Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008.

 

  • La citazione dell’Accordo Stato-Regioni del 2012 è definibile come  un “consiglio“, cosa, peraltro, anche logica vista la natura giuridica dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni, atto tramite il quale non è possibile imporre obblighi sanzionabili, salvo che ciò non sia richiesto nella norma di legge della quale l’accordo costituisce attuazione (e qui non esiste un “mandato” in tal senso dalla legge)

 

  • le indicazioni in materia di privacy forniscono spunto interessante ma le considerazioni espresse dal Garante risalgono a una situazione precedente all’entrata in vigore del “testo unico” per cui non hanno valore di attualità.

 

Dovrebbe essere scontato che il datore di lavoro consegni al lavoratore gli attestati dei corsi da questi seguiti con successo. Tuttavia, esiste un “buco normativo” al riguardo che impedisce l’imposizione al datore di lavoro, che non intenda consegnare gli attestati, di rilasciarli “coattivamente” al lavoratore.

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