PREPOSTO: LA POSIZIONE DI GARANZIA È AUTONOMA E ORIGINARIA
- 13 Ottobre 2025
- Posted by: Lucia Baima
- Categoria: NEWS
COSA SONO LE “POSIZIONI DI GARANZIA”?
Le posizioni di garanzia sono quelle situazioni giuridiche in cui un soggetto è tenuto a impedire un evento lesivo (es. la morte, una lesione, ecc.) in forza di una relazione particolare con il bene giuridico da tutelare (come la vita o l’incolumità di una persona). Se quel soggetto non agisce per impedire l’evento, e aveva l’obbligo giuridico di farlo, può essere penalmente responsabile come se lo avesse causato attivamente (art. 40 cpv. c.p.).“AUTONOMA E ORIGINARIA” – COSA SIGNIFICA?
- Originaria
- Autonoma
In sintesi, quando si dice che una posizione di garanzia è autonoma e originaria, si intende che:
- È prevista direttamente dalla legge, dal contratto o da una norma specifica (originaria);
- Il garante ha un obbligo personale e diretto di agire per impedire l’evento lesivo, senza bisogno di ordini o istruzioni da altri (autonoma).
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 01 OTTOBRE 2025, N. 32520
OMESSA VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELLA SCALA A PIOLI DOPPIA E CADUTA DEL LAVORATORE: RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTORecentemente, la Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2025 n. 32520, ha ribadito un principio cardine: il preposto, figura prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) e dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e originaria, che lo obbliga a vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali e sull’uso corretto delle attrezzature.
Nel caso deciso, il capo cantiere-preposto aveva tollerato che un lavoratore usasse una scala a pioli senza trattenuta alla base.
L’operaio, salito per rimuovere ragnatele in un edificio comunale, precipitava al suolo riportando gravi lesioni. La difesa aveva invocato l’“iniziativa autonoma” del lavoratore, ma la Corte ha chiarito che:- l’attività si svolgeva sotto gli occhi del preposto, dunque nella sua sfera di controllo diretto;
- la condotta del lavoratore non era abnorme né eccentrica, bensì rientrava nell’area di rischio tipica della lavorazione (Cass. pen., Sez. IV, n. 7012/2022; n. 33976/2021);
- il garante risponde anche quando omette di impedire prassi lavorative contra legem.
È principio pacifico che la responsabilità non si interrompe per la mera imprudenza del lavoratore, se questa rientra nel rischio governato dal garante (cfr. Cass. Thyssenkrupp, Sez. Un., n. 38343/2014).
Conseguenza pratica: il preposto deve intervenire immediatamente interrompendo l’uso scorretto di macchine e attrezzature (art 19 D.Lgs. n. 81/2008); il dirigente deve vigilare che il sistema di preposti funzioni. In caso contrario, entrambi rispondono penalmente (art. 18 comna 3 bis D.Lgs. n. 81/2008).
Lezione da memorizzare: La nomina del preposto (art. 18, co. 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/08) non è una formalità, ma un obbligo penalmente sanzionato.
La formazione e l’aggiornamento biennale (art. 37, co. 7-ter D.Lgs. n. 81/2008) sono essenziali strumenti per esercitare i poteri di vigilanza.
Datore di lavoro, dirigente e preposto formano una catena di garanzie che deve essere continua e concreta, attiva e operante, mai solo sulla carta.
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