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PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: RIEPILOGO DELLA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO

Il Ministero del Lavoro il 10 luglio 2024 ha presentato alle parti sociali la prima bozza di decreto attuativo relativo alla patente a crediti per datori di lavoro e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione delle prescrizioni dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008, che mira ad attuare un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso l’attribuzione di crediti, con i comportamenti virtuosi in materia di sicurezza, e detraendoli in caso di violazione degli obblighi di legge, col fine di agevolare i controlli degli organi di vigilanza e, indirettamente, migliorando la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Contesto Normativo

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che implementa l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che disciplina la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
  • Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Principali Disposizioni del Decreto

Articolo 1: Modalità di Presentazione della Domanda per il Conseguimento della Patente

Il comma 2 ribadisce l’elenco dei soggetti obbligati al possesso della patente, se non già in possesso di attestazione SOA almeno di III categoria, che sono: “le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano presso i  cantieri mobili e temporanei di cui all’art. 89 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.  Dunque tutte le imprese affidatarie, nessuna esclusa.

Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti interessati devono presentare specifica domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per ottenere la patente includono:

  • a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
  • c) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando previsto dalla normativa.
  • e) Certificazione di regolarità fiscale.
  • f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione della domanda può avvenire tramite il legale rappresentante dell’impresa o tramite un soggetto delegato in forma scritta, inclusi i professionisti abilitati ex articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La patente sarà rilasciata in formato digitale sul portale con tutti i contenuti informativi necessari.

Il comma 5 prevede che “Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

Ai sensi del comma 8 “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’art. 27 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.

Articolo 2: Contenuti Informativi della Patente

Il portale renderà disponibili le seguenti informazioni per ciascuna patente:

  • Dati identificativi del titolare della patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale.
  • Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

L’accesso a queste informazioni sarà consentito ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Articolo 3: Presupposti e Procedimento per l’Adozione del Provvedimento Cautelare di Sospensione della Patente

La sospensione cautelare della patente può essere adottata dall’Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi, imputabili almeno a colpa grave del datore di lavoro (acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori), che abbiano causato la morte o un’inabilità permanente di uno o più lavoratori.

La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, tenendo conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza ad esso collegate

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 3).

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione (comma 4).

Articolo 4: Attribuzione dei Crediti

Il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, suddivisi in:

  • Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della  patente.
  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi.
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 5: Criteri di Attribuzione di Crediti Ulteriori

I crediti ulteriori possono essere assegnati per:

  • Possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza.
  • Adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.
  • Investimenti nella formazione dei lavoratori, soprattutto per lavoratori stranieri.
  • Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23).

In particolare (comma 2): “possono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. c) n. 1, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  1. possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. adozione dei Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente;
  3. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  4. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  5. riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23) di cui all’articolo 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e ss.mm.ii.;
  6. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3 lett. b) di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  7. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con l’Inail;
  8. riconoscimento della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Inail per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e ss. mm. ii.;
  9. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’art. 29 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  10. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente”.

Sono previsti ulteriori casi di incremento del punteggio.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. In caso di acquisizione del requisito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti previo aggiornamento della posizione sul portale di cui all’art. 1. del soggetto titolare della patente o loro delegati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.presentazione della documentazione attestante il conseguimento del requisito (comma 4).

Ai sensi del comma 6 “i flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

Articolo 6: Incremento dei Crediti

Il punteggio della patente può essere incrementato di un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa, sino ad un massimo di 22 crediti

Articolo 7: Modalità di Recupero dei Crediti Decurtati

Se la patente subisce una decurtazione ostativa alla sua operatività, il recupero fino a 15 crediti è possibile attraverso la frequenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 3, previsa valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL”.

Articolo 8: Ulteriori Disposizioni

In caso di trasformazione o fusione dell’impresa, anche per incorporazione, “alla persona giuridica risultante dalla trasformazione o fusione è accreditato il punteggio in possesso della società trasformata o incorporata, alla data in cui la trasformazione o l’incorporazione ha avuto effetto, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nel caso di fusione in senso stretto alla nuova società è attribuito il punteggio in possesso della società con patente recante il maggior numero dei crediti”.

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