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OBBLIGO POLIZZA PER GLI EVENTI CATASTROFALI

Ci saranno tre mesi di tempo in più, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali obbligatoria per le imprese italiane.

Il Governo, infatti, ha concesso 3 mesi di tempo in più – indicati nella bozza del DL Milleproroghe in esame nel Consiglio dei Ministri del 9 dicembre – anche per la necessità di licenziare in maniera definitiva il decreto attuativo di riferimento, che attualmente è fermo al Consiglio di Stato.

Ricordiamo che l’obbligo di dotarsi della polizza catastrofale è prevista per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole.

MA COSA DICE LA NORMA? VEDIAMOLO IN ESTREMA SINTESI.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), attraverso l’articolo 1, commi da 101 a 111, introduce l’obbligo per tutte le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo si applica sia ad imprese con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
La copertura riguarda le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui:

  • Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
  • Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
  • Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
  • Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.

La polizza assicurativa dovrà coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il premio è calcolato in base a:

  • Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
  • Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
  • Misure preventive adottate dall’impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti. Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo non sono previste sanzioni, ma le imprese verranno escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica, comprese quelle previste per affrontare emergenze legate a calamità naturali (art. 1, comma 102, Legge di Bilancio 2024).

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