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NOLO A FREDDO O A CALDO – I QUESITI SUL DECRETO 81

Quali sono gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro a carico dell’impresa che fornisce a noleggio una attrezzatura di lavoro ritenuta particolare e quali quelli di chi la prende in consegna nel caso sia del nolo “a freddo” che del nolo “a caldo”?

Il quesito si riferisce ovviamente al noleggio di quelle particolari attrezzature di  lavoro di cui all’articolo 71 comma 7 del D. Lgs n. 81/2008 o meglio di quelle attrezzature che, così come indicato nello stesso articolo, richiedono conoscenze e responsabilità particolari e per l’uso delle quali è necessaria una specifica abilitazione da parte degli operatori come ad esempio le piattaforme di lavoro mobili elevabili, i carrelli elevatori semoventi, le macchine movimento terra, le pompe per calcestruzzo e tutte quelle altre attrezzature specificatamente indicate nell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 con il quale sono state individuate appunto tali attrezzature e sono state fissate altresì le modalità (durata, contenuti minimi, soggetti formatori, ecc.) per il riconoscimento dell’abilitazione stessa.

La risposta al quesito discende dalla lettura degli articoli 71, 72 e 73 del citato D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, riguardanti gli obblighi del datore di lavoro che mette a disposizione dei suoi lavoratori delle attrezzature di lavoro e gli obblighi di chi noleggia o concede in uso le attrezzature medesime.

L’art. 71, contenente gli obblighi a carico del datore di lavoro, ha stabilito infatti al comma 7 che:

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Disposizione come questa che è stata confermata dall’art. 73 dello stesso D. Lgs. sugli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori il quale con il comma 4 ha stabilito che:

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

L’art. 72 d’altro canto, che è riferito ai noleggiatori ed ai concedenti in uso delle attrezzature di lavoro in generale, con il comma 2 ha stabilito che:

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Quando si parla di noleggio di attrezzature di lavoro la prima cosa da fare è quella di distinguere se si tratta di “nolo a caldo” o di “nolo a freddo” intendendo come nolo a caldo quello che si ha quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a disposizione dell’utilizzatore anche l’operatore abilitato a condurre la stessa e come nolo a freddo quello allorquando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è invece l’utente a provvedere ad incaricare un operatore per il suo utilizzo.

Ora nel caso di nolo a caldo gli obblighi di cui all’art. 71 e dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del noleggiatore che dovrà pertanto assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia affidato a lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati tali da consentire l’utilizzo dell’attrezzatura stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone, nonché ad assicurarsi, nel caso che l’attrezzatura sia inserita nell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, che gli operatori per la conduzione della stessa siano forniti della necessaria abilitazione prevista dal citato Accordo. A carico del committente d’altro canto, nel caso che lo stesso sia un datore di lavoro e nel caso che l’attrezzatura debba essere utilizzata nell’ambito della sua azienda o di una sua unità produttiva scattano le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante gli obblighi nel caso dei contratti d’appalto.

Nel caso di nolo a freddo, invece, essendo affidato all’utente l’incarico di condurre l’attrezzatura gli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed abilitazione degli operatori sono a carico dell’utente stesso mentre al noleggiatore, che ha pertanto provveduto a fornire la sola attrezzatura, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 72 sopra indicato. Sarà cura del noleggiatore, infatti, o di chi concede in uso l’attrezzatura senza operatore, di attestare al momento della cessione il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza della stessa a fini della sicurezza. Lo stesso noleggiatore dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro al quale è stata affidata l’attrezzatura che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e devono essere altresì, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5, in possesso della specifica abilitazione prevista nello stesso articolo.

Si ritiene di porre in evidenza, infine, la presenza nel comma 2 dell’articolo 72 del D. Lgs. n. 81/2008 di una “svista” da parte del legislatore in quanto lo stesso, nell’imporre al noleggiatore della particolare attrezzatura di acquisire da parte dell’utente la documentazione attestante il possesso dei requisiti di chi deve operare sulla stessa, fa riferimento espressamente e solo agli utenti datori di lavoro senza tenere conto che l’utente può essere anche un lavoratore autonomo il quale anche deve essere in possesso dell’abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura medesima alla luce di quanto è espressamente indicato nel primo comma dell’Allegato A dell’Accordo del 22/2/2012.

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