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MUD 2023: NUOVO MODELLO E NUOVA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023) recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

PERCHÉ SI È RESO NECESSARIO UN NUOVO MODELLO?

Le modifiche apportate al modello utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti.

Sono stati quindi introdotti:

  • i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);
  • la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);
  • la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
  • le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  • il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all’impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
  • una voce dedicata alle bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

COSA CAMBIA?

Sono state implementate le seguenti sezioni del Modello Unico di Dichiarazione ambientale:

– Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;

– Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:

  • Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
  • Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
  • Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  • Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

– Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alle bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).

– Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all’impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.

QUALI SCADENZE PER PRESENTARE IL MUD?

Si precisa che le modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n.70, fanno sì che il termine per la presentazione del predetto modello è fissato, per l’anno 2023, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto ovvero all’8 luglio 2023.

Per gli anni successivi resta fermo il termine del 30 aprile di ogni anno per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, come disposto ai sensi dell’art.6, comma 2 della legge n.70 del 1994.

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