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Linee guida e buone prassi: la sicurezza dei trattori agricoli o forestali

Indicazioni sulla sicurezza e l’adeguamento delle macchine agricole secondo le linee guida pubblicate dall’Inail. Focus sull’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali.

Sono molti gli articoli, i documenti e i racconti di infortuni pubblicati sui fattori di rischio per i lavoratori alla guida di trattori agricoli o forestali. E sono diverse le aziende sanitarie, le Regioni e gli enti pubblici che, in questi anni, hanno messo in atto specifiche strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza di queste attrezzature ed evitare gli infortuni che avvengono, ad esempio, per il ribaltamento e schiacciamento della macchina.  

Per contribuire alla diffusione di indicazioni e linee guida in grado di ridurre gli infortuni con agricole come i trattori, torniamo a soffermarci su alcuni documenti non più recenti, ma ancora utili per facilitare l’adeguamento di queste attrezzature di lavoro almeno ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa.

I dispositivi di protezione nei trattori agricoli o forestali

Facciamo riferimento oggi ad un documento Inail nato dalla constatazione che l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro – espressamente previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.lgs. 81/2008 – “ha mostrato alcuni punti di criticità connessi soprattutto ai vincoli di natura tecnica, per la presenza sul territorio di un parco macchine estremamente diversificato, e procedurale, relativo soprattutto ai vincoli determinati dal processo di omologazione cui sono stati sottoposti i trattori all’atto della prima immissione sul mercato”.

Il documento “l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali. Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.lgs. 81/08. Linee guida”, realizzato da un apposito gruppo di lavoro e pubblicato nella versione aggiornata del 2014, ricorda che nel citato allegato del D.Lgs. 81/2008, è richiamata la necessità di “limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo mediante l’adozione di particolari misure”.

Si indica che allo stato delle conoscenze attuali, “per i trattori agricoli o forestali, i principali sistemi di prevenzione a fronte del pericolo di ribaltamento sono essenzialmente rappresentati da sistemi di prevenzione di tipo passivo, cioè finalizzati ad evitare che il verificarsi dell’evento pericoloso comporti conseguenze per l’incolumità del lavoratore o a ridurre comunque l’entità di tali conseguenze. I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l’operatore all’interno di un ‘volume di sicurezza’ o ‘zona libera, in tal modo infatti, il rischio per l’operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso”.

E per conseguire questo risultato occorre che il trattore sia equipaggiato con:

  1. Un vero e proprio dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura adeguatamente rigida installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l’operatore (telaio di protezione);
  2. Un dispositivo che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l’operatore al posto di guida (cintura di sicurezza).

Nel documento sono “precisati, per singola tipologia di trattore, i requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e fornite le relative istruzioni e procedure per la loro realizzazione ed applicazione”.

In particolare il documento “specifica i requisiti di sicurezza e di verifica per la costruzione e l’installazione di telai di protezione in caso di ribaltamento, nonché dei relativi dispositivi di attacco, per trattori agricoli o forestali già immessi sul mercato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • Trattori a ruote a carreggiata stretta.  Rientrano in questa categoria i trattori aventi le seguenti caratteristiche:
    • Altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale, non superiore a 600 mm;
    • Carreggiata minima, fissa o regolabile, dell’asse avente i pneumatici di maggiori dimensioni (diametro) inferiore ai 1.150 mm;
    • Massa superiore a 600 kg.
  • Trattori a ruote ‘standard’. Rientrano in questa categoria i trattori aventi le seguenti caratteristiche:
    • Altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;
    • Carreggiata minima, fissa o regolabile, di uno degli assi motori almeno di 1.150 mm;
    • Massa superiore o uguale a 800 kg.
  • Trattori a cingoli. Rientrano in questa categoria tutti i trattori a cingoli”.

Tuttavia, la presente linea guida si applica anche a trattori a ruote “standard” con massa compresa fra 400 kg e 800 kg e trattori a ruote a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 600 kg.

Aspetti procedurali relativi all’installazione delle strutture di protezione

Il documento indica che nel caso di trattori agricoli o forestali sui quali è stata installata una struttura di protezione conforme alle indicazioni tecniche previste nel presente documento “è necessario che per ogni struttura di protezione sia rilasciato dal costruttore un certificato di conformità che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella presente linea guida”. Il documento “è conservato a cura dell’utente insieme con una dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione” redatta dal soggetto che ha effettuato l’intervento. E ai fini “degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore”.

Si segnala poi che “nel caso di trattori agricoli o forestali sui quali è stata installata una struttura di protezione differente da quelle previste nel presente documento, ma comunque rispondente alle specifiche direttive comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento, deve essere rilasciata dal costruttore della struttura di protezione la documentazione che attesti il superamento delle prove di resistenza previste dalle suddette direttive o codici. Tale documento è conservato a cura dell’utente insieme con una dichiarazione, redatta dal soggetto che ha effettuato l’intervento, attestante che l’installazione della struttura di protezione è stata effettuata conformemente alle informazioni fornite dal costruttore della stessa”. Anche in questo caso, “ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore”.

Nel caso poi di trattori agricoli omologati e dotati di struttura di protezione fin dall’origine, ma allo stato attuale non più provvisti, “è ammessa l’installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nel presente documento” ovvero rispondente ai requisiti di cui al precedente paragrafo, “solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile.

L’indisponibilità commerciale “deve essere espressamente dichiarata dal costruttore del trattore”. Una struttura di protezione “è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’utente”. Tale indisponibilità può anche essere “espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. Listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc.).  In tal caso è necessario che l’utente sottoscriva l’indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000”.

Concludiamo l’articolo rimandando alla lettura degli allegati contenenti modelli delle varie dichiarazioni indicate nelle linee guida e segnalando che la presente versione della linea guida (revisione n. 4) si “applica ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento costruiti successivamente alla data della sua pubblicazione. I dispositivi di protezione in caso di capovolgimento costruiti antecedentemente a detta data e dichiarati conformi alla linea guida devono rispettare le specifiche tecniche riportate nella versione vigente nel momento in cui il dispositivo è stato costruito”.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

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