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LA PATENTE A CREDITI: LE SCADENZE E IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo alla patente a crediti, una delle novità connesse al sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Tale decreto darà attuazione all’articolo 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Articolo che ha sostituito integralmente l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In tale articolo il comma 3 dispone, infatti, che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”. Mentre il comma 5 prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.

La pubblicazione del decreto attuativo era attesa da tempo, soprattutto dopo la diffusione di una bozza che sembrava quasi definitiva. Anche il Ministero del Lavoro, in attesa del completamento dell’iter di approvazione, aveva condiviso alcune slide esplicative delle nuove misure. E questo tenendo conto che la nuova normativa prevede l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con decorrenza dal 1° ottobre 2024.

Per comprendere cosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane, riguardo alla patente a crediti, e come considerare, in assenza del decreto attuativo, la scadenza del primo ottobre, possiamo fare riferimento alla pubblicazione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere 29 agosto 2024, n. 1154 sullo schema di decreto ministeriale in corso di approvazione.

 

Nella presentazione del Parere del Consiglio di Stato ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Il Consiglio di Stato e lo schema di decreto attuativo
  • Le osservazioni del Consiglio di Stato: la colpa grave
  • Le osservazioni del Consiglio di Stato: la scadenza del primo ottobre

 

Il Consiglio di Stato e lo schema di decreto attuativo

Lo schema di decreto attuativo presentato al Consiglio di Stato, come indicato nel Parere, si compone di 10 articoli:

  • articolo 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente: “disciplina le modalità di presentazione, in via telematica e attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, della domanda per il conseguimento della patente”;
  • articolo 2 – Contenuti informativi della patente: “individua i contenuti informativi minimi della patente, prevedendo che risultino disponibili sul portale. L’accesso alle informazioni è consentito, sulla base delle modalità stabilite dall’Ispettorato generale del lavoro e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti titolari di un interesse qualificato, alcuni dei quali vengono individuati direttamente dal comma 2 dell’articolo in esame (titolari della patente e loro delegati, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ecc.)”;
  • articolo 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente: “disciplina i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, demandandone la responsabilità all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Viene inoltre disciplinato il caso, previsto dall’articolo 27 cit. al comma 8, in cui nei cantieri si verifichino infortuni dai quali derivino la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori, prevedendo che, qualora emerga una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, nel primo caso sia obbligatoria e nel secondo facoltativa l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione. Come già disposto dal legislatore, la sospensione non può protrarsi oltre i 12 mesi ed è ammesso ricorso all’Ispettorato interregionale del lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Prima della ripresa dell’attività, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza”;
  • articolo 4 – Attribuzione dei crediti: “stabilisce che i soggetti tenuti al possesso della patente possono ottenere un punteggio massimo non superiore a 100 crediti ed individua il numero massimo dei crediti che è possibile conseguire nelle diverse categorie (al momento del rilascio della patente (lett. a)), per la storicità dell’azienda ai sensi dell’articolo 6, comma 1 (lett. b)), per attività di investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, (lett c))”;
  • articolo 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori: “disciplina l’attribuzione di crediti ulteriori rispetto a quelli disciplinati dall’articolo 4, da riconoscere sempre ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), in quanto della stessa tipologia. Vengono quindi indicate le singole attività che possono dare luogo all’attribuzione di tali crediti relative non solo ad investimenti e formazione ma anche a determinati requisiti dell’azienda. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento della presentazione della domanda di rilascio della patente qualora ne ricorrano le condizioni, ovvero successivamente al verificarsi delle condizioni stesse”.
  • articolo 6 – Incremento dei crediti: “disciplina l’incremento dei crediti per effetto del decorso del tempo in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio. In particolare, è previsto l’incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di 20 crediti. Viene inoltre disciplinata la sorte dell’incremento periodico nelle more di un accertamento definitivo di una violazione (di regola l’incremento è sospeso) e nel caso di adozione di un provvedimento definitivo di accertamento di una violazione (l’incremento periodico non si applica per un periodo di tre anni”;
  • articolo 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati: “disciplina il recupero dei crediti allorché il punteggio della patente si riduca al di sotto dei 15 crediti per effetto delle decurtazioni subite. In tal caso il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, tenuto conto dell’obbligo formativo e degli investimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei lavoratori occupati presso i cantieri dove si sono verificate le violazioni”;
  • articolo 8 – Ulteriori disposizioni: “disciplina i casi in cui il soggetto titolare della patente muti in seguito a fusioni, anche attraverso incorporazione, ovvero per trasformazioni societarie o conferimento dell’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale. Nel primo caso è previsto che venga accreditato il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Nel secondo il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente”;
  • articolo 9 – Copertura finanziaria
  • articolo 10 – Entrata in vigore: “prevede che il regolamento entri in vigore il 1° ottobre 2024, data a partire dalla quale i soggetti interessati sono tenuti al possesso della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

 

Le osservazioni del Consiglio di Stato: la colpa grave

Dopo aver presentato una panoramica dello schema del decreto inviato al Consiglio di Stato, segnaliamo che il Parere fornisce diverse osservazioni per eventuali modifiche, con particolare riferimento ai seguenti articoli e commi dello schema del decreto:

  • articolo 1, commi 1, 7, 8 e 9
  • articolo 3, comma 2
  • articolo 4
  • articolo 5
  • articolo 6
  • articolo 10

Per esempio, si indica che all’articolo 3, comma 2, “viene previsto che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria”.

A riguardo il Parere osserva come il comma 8 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 disponga che, “anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro ‘può sospendere in via cautelare la patente’. Tuttavia, va rilevato come la norma regolamentare preveda la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile ‘almeno a titolo di colpa grave’”.

Avendo il legislatore – continua il Parere – “espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare di cui al comma 8 cit. e, in particolare, anche il compito di definire ‘i presupposti e il procedimento’ per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, come detto, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori)”. E questo “anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro”.

Si indica poi, sempre in relazione all’articolo 3, che il comma 5 dell’articolo 3 “va soppresso in quanto meramente riproduttivo del secondo periodo del comma 8 dell’articolo 27” D.Lgs. 81/2008.

E tra l’altro anche il “comma 9 dell’articolo 1 va soppresso in quanto meramente riproduttivo del contenuto del comma 4, secondo periodo, dell’articolo 27”.

 

Le osservazioni del Consiglio di Stato: la scadenza del primo ottobre

Veniamo ora al problema della scadenza imminente.

Riguardo a quanto contenuto nell’articolo 10 che dispone che il regolamento entri in vigore “a far data dal 1° ottobre”, il Parere comprende “come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che ‘a decorrere dal 1° ottobre 2024’ tutti i soggetti interessati ‘sono tenuti al possesso della patente’”. Tuttavia il Parere esprime “perplessità su una siffatta formulazione della norma”.

Infatti l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti (art. 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile) è “subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

E il periodo di tempo “decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta”.

In questo caso la previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento, nel caso il 1° ottobre 2024, rende però “del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo”.

E “non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore”.

Si indica poi che “la circostanza che il legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati” a dotarsi della patente di cui allo schema di decreto in esame, “sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis”.

Detto questo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ritiene pertanto che “la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del Parere che riporta, come indicato sopra, varie altre osservazioni sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati”.

Per leggere il Parere del Consiglio di Stato clicca QUI

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