INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA SUL LAVORO

IL DVR DEVE CONSIDERARE I RISCHI DELL’IA. NON SERVE UNA MODIFICA DELL’ART. 28.

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore l’art. 42 del D.Lgs. n. 179/2026, che introduce disposizioni specifiche sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

VALUTAZIONE

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 non viene modificato, ma il collegamento normativo è espresso: il comma 2 dell’art. 42 stabilisce che l’utilizzo dell’IA, quando incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulle modalità della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza, deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dall’art. 28.

Non è una semplice raccomandazione. L’obbligo di valutazione resta in capo al datore di lavoro ed è non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

Ma che cosa significa concretamente?

Facciamo degli esempi:

  • Un algoritmo che assegna turni, determina carichi di lavoro o modifica i ritmi produttivi può incidere su affaticamento, stress, pause e tempi di recupero.
  • Un sistema di IA che impartisce istruzioni, segnala anomalie o genera allarmi può introdurre rischi legati a errori, mancati avvisi, informazioni inesatte ed eccessivo affidamento dell’operatore.

Non basta scrivere nel DVR «rischio intelligenza artificiale». Occorre valutare i rischi effettivi derivanti dal sistema utilizzato.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

C’è poi un secondo obbligo: il comma 3 dell’art. 42 stabilisce espressamente che i datori di lavoro assicurano un’informazione e una formazione adeguate sui rischi specifici dell’IA e sulle misure adottate.

Non significa che tutte le aziende debbano organizzare automaticamente un nuovo corso standardizzato sull’intelligenza artificiale. Significa che i lavoratori devono conoscere i rischi concretamente connessi ai sistemi utilizzati e le relative misure di prevenzione.

SANZIONI

L’art. 42 non introduce una sanzione penale autonoma.

Le eventuali conseguenze sanzionatorie devono essere ricondotte alle specifiche violazioni degli obblighi prevenzionistici applicabili:

  • valutazione dei rischi,
  • aggiornamento del DVR,
  • informazione e formazione.

Il punto fondamentale è questo: l’intelligenza artificiale non trasferisce la responsabilità della sicurezza all’algoritmo. Il datore di lavoro resta titolare della posizione di garanzia e deve valutare e governare i rischi che l’impiego dell’IA può introdurre nell’organizzazione del lavoro.