Tra i tanti, troppi, gli infortuni gravi e mortali che avvengono giornalmente nel nostro Paese.
Le notizie di cronaca dei giorni scorsi hanno spostato l’attenzione sugli infortuni accaduti durante le attività di alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che permette di sperimentare processi di apprendimento attivi e che dovrebbe in realtà favorire un percorso di attenzione alla prevenzione di infortuni e malattie professionali.
La relazione “studente-organizzazione ospitante” non costituisce un rapporto di lavoro: il vincolo viene meno, di fatto, con l’esaurimento del progetto di alternanza, senza comportare alcun impegno di assunzione ma, soprattutto, impedisce che in capo allo studente possa sorgere un diritto nei confronti dell’organizzazione ospitante a qualunque compenso o indennizzo per l’attività lavorativa di orientamento e formazione di cui al progetto medesimo.
Nonostante tale impostazione, trovano, tuttavia, applicazione i tipici obblighi del rapporto “datore di lavoro-lavoratore” relativi alla tutela della salute e della sicurezza.
Gli studenti in alternanza scuola lavoro, infatti, rientrando, seppure con evidenti peculiarità, nella categoria degli stagisti, risultano equiparati ai lavoratori quali destinatari di tutte le misure preventive e protettive dell’integrità fisico-psichica contenute nel D.lgs. n. 81/2008 (si veda la definizione di cui alla lett. a) dell’art. 2).
La L. n. 107/2015 rimette, in particolare, la regolazione degli aspetti di salute e sicurezza alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza (d.m. n. 195/2017), la quale prevede specifiche iniziative di formazione e di controllo medico nei confronti degli studenti.
- Per quanto riguarda la formazione generale di cui al Testo Unico Sicurezza, la Carta prevede che sia erogata dagli istituti scolastici e certificata prima dell’inizio dell’alternanza; diversamente, quella relativa ai rischi specifici non affrontati a scuola, viene affidata alla struttura ospitante al momento dell’ingresso dello studente.
La Carta fa, comunque, salva “la possibilità di regolare, nella convenzione il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”, aggiungendo, inoltre, che, al fine di ridurre i costi formativi a carico della struttura ospitante, vengano conclusi accordi a livello regionale con l’Inail e gli organismi paritetici per fornire tale formazione, anche facendo ricorso alla modalità e-learning mediante convenzioni con le piattaforme pubbliche esistenti e a ciò finalizzate.
Ulteriore tutela per gli studenti in alternanza è rappresentata dall’addestramento e dal controllo che su di essi necessariamente eserciterà il tutor aziendale, una sorta di preposto dedicato e obbligato, mentre insegna, a vigilare e intervenire per garantire la loro incolumità.
- Per quanto riguarda la visita medica, la Carta chiama in causa le aziende sanitarie locali, “fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”.
La norma, con l’evidente intento di evitare alle strutture ospitanti di affrontare le spese connesse alla sorveglianza sanitaria degli studenti, pare di assai difficile realizzazione operativa e ciò in quanto, da un lato, le aziende sanitarie non sono a conoscenza dei rischi specifici ai quali gli studenti saranno esposti durante l’alternanza presso le strutture ospitanti e, dall’altro, le stesse presumibilmente non dispongono delle risorse necessarie per adempiere a tale incombenza, quanto meno nei tempi richiesti dai percorsi di alternanza.
Vista la difficoltà di attuazione, spesso, tali costi sono sostenuti dalle strutture ospitanti, le quali se vorranno “utilizzare” gli studenti, dovranno provvedere direttamente all’effettuazione dei controlli medici e, segnatamente, quelli relativi alla visita medica preventiva (e, mutatis mutandis, “preassuntiva”) “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro” per lo studente, realizzata “al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” (in questo caso all’attività di orientamento e formazione in contesto lavorativo), non derogandosi, comunque, ai divieti normativi in tema di lavoro dei minori, come ad esempio quello di impiegare gli stessi in “lavorazioni, processi o lavori pericolosi e dannosi per la salute umana” o di adibirli “al lavoro notturno”.
- Fra le prescrizioni contenute nella Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza merita di essere sottolineata quella che, “al fine di garantire la salute e la sicurezza” degli stessi, impone di determinarne il numero in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221” (rischio basso, medio o alto).
La Carta sancisce, infatti, che il rapporto studenti/tutor della struttura ospitante dovrà rispettare la seguente proporzione numerica: “non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.
- La Carta stabilisce, infine, l’obbligo di dotare gli studenti della copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del percorso di alternanza (anche in relazione alle “attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza”).
I costi delle coperture assicurative dianzi richiamate non gravano sugli studenti e sulle loro famiglie, né sulle strutture ospitanti, ma sono sostenuti, genericamente, dall’istituzione scolastica.
Occorre pertanto che tutti gli operatori coinvolti adottino, senza inammissibili sottovalutazioni e negligenze TUTTE le prescritte misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, stante la inaccettabile gravità degli episodi infortunistici testimoniati dai recenti casi di cronaca.