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INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO NELLE CANTINE

Ogni ambiente dev’essere analizzato puntualmente al fine di valutare se rientra o meno nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011.

I contenitori del vino, fermentini, autoclavi, serbatoi ed attrezzature, quali pigiadiraspatrice e presse in cui i lavoratori possono introdursi per eseguire operazioni di controllo, regolazione, manutenzione e pulizia, costituiscono certamente ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Inoltre, durante il processo di trasformazione delle uve in vino, diverse fasi produttive comportano lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e, anche, in altre aree attigue presenti nelle cantine, caratterizzate da una possibile esposizione a gas/vapori in locali non adeguatamente aerati.

In riferimento al calendario dei lavori di cantina, possono comportare situazioni di particolare pericolo di esposizione le fasi di

  • messa in funzione di macchine ed impianti di pigiadiraspatura
  • la fermentazione tumultuosa dei mosti
  • la svinatura nel periodo agosto – ottobre e tutte le operazioni che prevedono l’accesso di personale all’interno dei vasi vinari
  • la presenza nell’ambiente di alcuni gas, quali anidride carbonica, azoto e argon, date le loro caratteristiche, non è avvertibile senza l’ausilio di uno specifico strumento in grado di rilevarne la presenza. Il rischio di asfissia, in questi casi, è molto elevato e quindi tali locali devono essere oggetto di specifica attenzione (art. 66 D.lgs. 81/08).

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI A SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATI

In primo luogo occorre verificare se esistono valide soluzioni individuate sulla base del principio generale di riduzione del rischio alla fonte ed in relazione al progresso tecnologico, quali misure alternative rispetto all’introduzione di un lavoratore all’interno di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento. In caso di necessità di accesso, tale evenienza deve essere motivata con esplicitazione all’interno del Documento di valutazione dei rischi.

Nell’ipotesi in cui non siano realizzabili misure alternative e risulti quindi impossibile evitare attività all’interno di ambienti confinati o a rischio di inquinamento, dovrà essere effettuata un’analisi approfondita di tutti luoghi, attività, potenziali pericoli e relativi fattori di rischio; in particolare:

  • individuazione dei luoghi sospetti di inquinamento o confinati
  • tipologia delle operazioni e loro durata;
  • tipologia delle attrezzature usate per la specifica attività;
  • quota e caratteristiche dell’ambiente confinato;
  • necessità di ventilazione forzata;
  • accessibilità e caratteristiche dei passaggi utilizzati per accedere ai luoghi confinati;
  • conformazioni e dimensioni dei passi d’uomo e comunque di tutti i possibili accessi;
  • requisiti strutturali che rendono particolarmente difficoltoso il soccorso ed il recupero di un soggetto infortunatosi all’interno;
  • identificazione dei punti di controllo/isolamento impianti;
  • condizioni microclimatiche, con particolare riferimento ai valori di temperatura ed umidità;
  • condizioni determinanti affaticamento fisico e conseguente necessità di pause ;
  • eventuale difficoltà nelle comunicazioni tra operatori e con il sistema di soccorso esterno. nel processo valutativo dovrà essere dedicata particolare attenzione all’eventuale presenza di gas quali anidride carbonica, azoto, argon e relativo rischio di asfissia.

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMANTO O CONFINATI

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati il Datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure relative a luoghi, agenti chimici, attrezzature, procedure, sia in ottemperanza del D.lgs 81/08 che nel rispetto dei disposti del DPR 177/2011.

Di seguito si indicano le principali

  • Eliminazione degli ostacoli: la corretta disposizione e l’ancoraggio delle tubazioni flessibili consente il transito in sicurezza delle persone, soprattutto in caso di emergenza.
  • Impiego di idonee attrezzature: una possibile soluzione per evitare l’ingresso di un lavoratore all’interno di un vaso vinario non dotato di sistema fisso di lavaggio, durante le operazioni di pulizia interna, è l’uso di lancia, per l’erogazione di soluzione detergente, collegata a una pompa ed applicata al boccaporto o introdotta attraverso il medesimo e manovrata dall’operatore esterno.
  • Aerazione/ Ventilazione degli ambienti: i locali interni dove sono ubicati i fermentini, nei quali ha luogo il processo di fermentazione del mosto che produce calore ed anidride carbonica, dovranno essere adeguatamente ventilati durante tutto il periodo della fermentazione, in modo da allontanare il gas derivato dalle reazioni chimiche mediante idonee aperture permanenti a livello di pavimento, muri perimetrali e porte di accesso. Qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare porte e finestre apribili, la cui superficie complessiva sia adeguata ai parametri richiesti dalle normative, dovranno essere realizzati idonei impianti di aerazione meccanica.
  • Segnaletica: il Datore di lavoro dovrà provvedere affinché in ogni area/attrezzatura della cantina, individuate come ambienti confinati o sospetti di inquinamento, sia affissa adeguata segnaletica che informi dei pericoli presenti, vietando l’accesso ai non autorizzati.
  • Monitoraggio dell’aria ambiente: a tale scopo possono essere utilizzati rilevatori portatili e per le misure, bisogna tener conto della densità relativa dei gas presenti rispetto all’aria. Il monitoraggio dell’aria, infatti, deve essere effettuato a diversi livelli di altezza e profondità per tenere conto della differente stratificazione delle sostanze pericolose. Ai lavoratori che operano negli ambienti confinati dovranno essere applicati sensori di ossigeno tarati a concentrazioni pari a quella atmosferica. I rilevatori dovranno emettere segnale di allarme acustico-visivo nel caso in cui la percentuale di ossigeno si riduca al di sotto del 20%.
  • DPI:
    • Dovranno essere forniti ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per attività routinaria, quali casco, calzature antiscivolo, guanti, imbracatura con aggancio dorsale o meglio derivato all’altezza delle spalle, maschera pieno facciale collegata a sorgente d’aria, nel caso in cui si operi in ambiente confinato e in presenza di una fonte di gas (es.: estrazione delle vinacce dai contenitori non dotati di estrattore automatico), eventuali altri dispositivi per la protezione delle vie respiratorie con filtro specifico in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
    • Dovranno inoltre essere forniti DPI per attività di salvataggio e soccorso in situazioni di emergenza sempre nel rispetto del decreto sopra citato, nonchè della norma UnI en 529/2006 per quanto attiene agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. I DPI devono corrispondere a quelli previsti dal permesso di lavoro.
    • Quando è accertata, o non è ESCLUSA la presenza di gas, vapori tossici/nocivi o polveri/aerosol pericolosi e non è possibile assicurare una idonea aerazione ed una completa bonifica dell’ambiente confinato, il lavoratore deve indossare un DPI delle vie respiratorie, detto anche APVR (apparecchio di protezione delle vie respiratorie). Per la sosta e permanenza in atmosfera pericolosa, per gli interventi di salvataggio, per i lavori in ambienti con scarso tenore di Ossigeno e per lavorazioni particolari, gli APVR da utilizzare sono invece i seguenti:
      • apparecchi respiratori autonomi: autorespiratori a ciclo aperto; autorespiratori a ciclo chiuso (ad ossigeno compresso o ad ossigeno chimico);
      • apparecchi ad adduzione d’aria dall’esterno (alimentati con ventilatore, compressore o bombola di aria respirabile);
      • apparecchi ad aspirazione polmonare diretta dall’esterno senza ausili meccanici o manuali dall’aperto (sconsigliati);
      • apparecchi ad adduzione d’aria e di aspirazione dall’aperto (iniettore).
    • Sorveglianza sanitaria: il lavoro in ambienti confinati e con rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi comporta l’obbligo di sorveglianza sanitaria attuata attraverso il medico competente nominato dal datore di lavoro. Per il rilascio dell’idoneità specifica alla mansione il medico competente deve tener conto:
      • degli elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
      • dei fattori individuali che possono favorire l’accadimento degli eventi infortunistici;
      • della necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge).
    • Formazione: oltre che ricevere la formazione obbligatoria, generale e specifica, individuata dal D.lgs. 81/08 e dettagliata nell’accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 (Repertorio atti n° 221/CSR), i lavoratori devono essere informati/formati – addestrati, ai sensi del DPR 14 settembre 2011 n° 177, affinché siano in grado di operare all’interno di un ambiente sospetto di inquinamento o confinato.

Nelle lavorazioni all’interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento è fondamentale redigere una procedura di sicurezza che regolamenti:

  • L’attività ordinaria
  • La situazione di emergenza

La procedura di sicurezza non sostituisce quanto indicato dalla normativa: è una modalità per indicare all’operatore il corretto comportamento da osservare durante l’attività lavorativa specifica al fine di evitare errori od omissioni.

 

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