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INAIL: AGGIORNATO IL MODELLO OT23

L’INAIL ha recentemente pubblicato, con nota prot. 11050 del 12 novembre 2024, un aggiornamento del modello OT23 per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025.

Questo aggiornamento, reso necessario da segnalazioni e approfondimenti successivi alla prima pubblicazione, introduce modifiche per semplificare e chiarire la documentazione necessaria e l’ambito degli interventi ammissibili. Scarica il Modello di domanda anno 2025 (OT23) e la Nota INAIL del 12/11/24 allegati a questa News.

COS’È IL MODELLO OT23 E A COSA SERVE?

Ricordiamo che il modello OT23 consente alle aziende che abbiano realizzato nel 2024 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.

Per accedere a questo beneficio è necessario dimostrare, tramite documentazione probante, l’effettiva realizzazione di tali interventi.

Gli interventi del modello 2025 rimangono 72 (39 interventi di tipo A e 33 interventi di tipo B), organizzati in diverse aree tematiche, gli aggiornamenti riguardano 10 punti.

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO OT23 2025

L’aggiornamento del modello introduce modifiche a specifici interventi, volte a migliorarne la chiarezza e l’applicabilità. Tra i cambiamenti più rilevanti:

  1. Intervento A-1.3: eliminato il punto d nella documentazione probante “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”​
  2. Intervento A-4.1: inserito nella declaratoria il riferimento temporale “nel corso dell’anno 2024”. Corretto il refuso nella documentazione probante: sostituito “2023” con “2024”
  3. Intervento A-5.1: migliorati i requisiti per la prevenzione delle punture di insetti, introducendo nuove note sulla formazione e sui farmaci con scadenza appropriata
  4. Intervento B-4: modificata la declaratoria per includere il riferimento temporale “nel 2024”
  5. Intervento C-4.3: ridefinita la descrizione per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento, includendo specificazioni sugli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti, con esclusione di letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico
  6. Intervento C-4.7: sostituita la dicitura “mano-braccio” con “corpo-braccio” nella documentazione probante
  7. Intervento D-3: aggiornate le note per includere una definizione dettagliata del microlearning come metodologia formativa, con specifiche sui tempi e modalità (micro-lezioni strutturate di massimo 15 minuti, frequenza minima ogni 15 giorni nell’anno 2024), e aggiornata la documentazione probante
  8. Intervento D-6: eliminata la nota che limitava l’intervento alle aziende con una posizione assicurativa relativa al “Grande Gruppo 9”.
  9. Intervento E-10: aggiunto un nuovo punto nelle note con le specifiche sul calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1.000 lavoratori.
  10. Intervento F-8: sostituita la voce “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti” per specificare meglio la documentazione probante​

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE

Le aziende devono selezionare almeno un intervento di tipo A oppure due di tipo B. Ogni intervento richiede documentazione dettagliata che ne attesti la realizzazione, tra cui descrizioni sintetiche, fatture, e dichiarazioni del datore di lavoro.

Scarica i documenti allegati a questa news

Nota-INAIL-prot.-11050-del-12-11-2024

Modulo-di-domanda-OT23-2025_aggiornato

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