IL GPS SUI MEZZI DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON È CONTROLLO A DISTANZA

I sistemi di geolocalizzazione installati su veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi, soggetti agli adempimenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), non sottostanno alla procedura prevista dall’articolo 4 della legge 300/1970.

Questo il chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro contenuto nella nota 831/2026. La condizione necessaria per l’esonero dall’accordo sindacale o dal provvedimento amministrativo autorizzatorio, rilasciato dall’Ispettorato, è che la geolocalizzazione venga utilizzata esclusivamente per le finalità previste dall’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 e dal Dm 59/2023, ovvero per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire le esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale e/o di sicurezza sul lavoro, l’installazione dei sistemi gps, per essere considerata lecita, dovrà seguire le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori.

La prescrizione prevista dall’articolo 188-bis, di fatto, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e per questo motivo l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione esula dal campo di applicazione dell’articolo 4.

Tale orientamento era già stato seguito dall’Ispettorato nella nota 8931/2017, relativamente all’installazione di videocamere nelle officine autorizzate alla revisione periodica dei veicoli. Va sottolineato, tuttavia, che in passato nella circolare 2/2016, con riguardo proprio ai gps installati per il trasporto di portavalori superiore a 1,5 milioni di euro, lo stesso Inl, in ragione del fatto che la loro installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo/regolamentare, ha considerato tali apparecchiature di localizzazione veri e propri strumenti di lavoro con la possibilità, quindi, di prescindere dall’intervento dei sindacati o dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo.