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Gli infortuni durante lo smontaggio dei ponteggi

Sono purtroppo molti gli infortuni correlati all’utilizzo dei ponteggi, ad esempio per la presenza di opere provvisionali non sicure, non adeguate o in assenza di idonei dispositivi di protezione.

Tuttavia uno dei momenti con maggiori pericoli per gli operatori è connesso in particolare alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi e, come ricordato nel documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:

  • la loro sicurezza durante l’attività;
  • la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione”.

  

Gli infortuni nello smontaggio dei ponteggi

  1. Un lavoratore è intento allo smontaggio del ponteggio all’altezza del quarto piano di una palazzina; gli elementi smontati vengono appoggiati su forche sospese collegate alla gru per la movimentazione.

Il lavoratore si trova su una pedana in lamiera zincata senza alcuna protezione verso il vuoto (montanti, correnti e parapetti). In tale situazione di equilibrio precario ed instabile, in quanto la pedana è sganciata dai cavalletti e pertanto pronta per essere rimossa, e in assenza di protezioni, l’operatore perde l’equilibrio precipitando sul castelletto posizionato al secondo piano da un’altezza di circa sette metri.

Nella caduta urta violentemente su un tubo in ferro, a sostegno del castelletto, che lo lacera all’altezza dell’addome.

Questi i fattori causali rilevati:

  • mancato uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta;
  • pedana in lamiera traballante e priva di protezioni;
  • errato smontaggio ponteggio.
  1. Un lavoratore mentre smonta alcuni elementi passando dal colmo del muro all’ultimo impalcato, cade da un’altezza di circa 4 metri battendo la testa e perforando il cranio con tondini in ferro privi di protezione che fuoriescono dalla base del muro in cemento. L’infortunato, sprovvisto di cinture di sicurezza, muore il giorno successivo in ospedale per la gravità delle lesioni riportate.

fattori causali rilevati:

  • l’infortunato era sprovvisto di cinture di sicurezza;
  • tondini in ferro privi di protezione;
  • l’infortunato durante lo smontaggio di elementi del ponteggio si muove pericolosamente passando dal colmo del muro all’impalcato.

 

Il montaggio e smontaggio di ponteggi: i rischi e la formazione

Riguardo alla tutela della sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi ricordiamo che per il rischio di caduta dall’alto è necessaria una protezione costante attraverso dispositivi di protezione collettiva (DPC), dispositivi di protezione individuale (DPI), formazione e informazione.

 

Tra i rischi in caso di caduta con imbracatura esiste anche il “rischio da sospensione inerte” e il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovranno contenere le modalità di intervento di emergenza.

 

Oltre ai rischi di caduta nell’attività di montaggio e smontaggio sono presenti anche:

  • rischi ambientali: caduta di materiale dall’alto; urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e manufatti; scivolosità dei supporti; peso degli elementi da montare;
  • rischio movimentazione manuale dei carichi;
  • rischi concorrenti quali: scarsa aderenza delle calzature; presenza di vento e pioggia; presenza di ghiaccio ed umidità; riduzione di visibilità o del campo visivo”.

Questi alcuni dispositivi di protezione individuale per montatori di ponteggi segnalati dal documento:

  • indumenti di segnalazione (in caso si lavoro stradale);
  • scarpe di sicurezza;
  • casco con sottogola;
  • occhiali di protezione;
  • guanti;
  • imbracatura anticaduta.  

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 136 “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

 

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