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FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. I requisiti dei docenti e l’organizzazione dei percorsi formativi in periodo Covid

Ricordiamo che l’Accordo del 2011 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”. 

Quali sono i requisiti dei docenti per la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Per rispondere a questa domanda possiamo fare direttamente riferimento a quanto contenuto nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che modifica e integra vari aspetti sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro normati dagli accordi del 2011.

Nell’Accordo del 2016, ampliando quanto già previsto negli accordi del 2011, si indica che “in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014”.

Ricordiamo che il decreto interministeriale contiene diversi criteri articolati in requisiti minimi per garantire nel docente la presenza di tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Elementi che prevedono la combinazione di diversi aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza, in coerenza con l’area tematica oggetto della docenza.

Segnaliamo anche che, sempre con riferimento all’Accordo del 2016, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, “può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti”.

La formazione sulla sicurezza sul lavoro in periodo Covid

L’aggiornamento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021 afferma che sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

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