Il CCNL edilizia, siglato l’anno scorso da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, ha introdotto una novità in relazione agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare il “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Ma questa previsione del CCNL edilizia costituisce un obbligo sanzionabile? Ossia, il mancato rispetto di questa periodicità più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente è sanzionato?
CCNL E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Ovviamente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Pertanto, in aziende nelle quali si applica il CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non determina per il datore di lavoro inadempiente sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.
QUINDI IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CCNL EDILIZIA IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E AL LORO AGGIORNAMENTO FORMATIVO TRIENNALE ANZICHÉ QUINQUENNALE NON È SANZIONABILE?
Invece sì, è sanzionabile, in quanto comporta una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale come previsto dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:
“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, è punito con la sanzione amministrativa sopra indicata, compresa tra euro 103 a euro 516.
DA QUANDO SCATTA LA PERIODICITÀ TRIENNALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE?
La periodicità di tre anni prevista dal CCNL edilizia si applica dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL, ossia marzo 2022.
In allegato il CCN aggiornato a marzo 2022
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