DVR Specifico rumore
Il D.lgs 81/08 nell’articolo 190 stabilisce che il Datore di Lavoro verifichi che nella sua azienda siano presenti le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito.
Per la redazione del documento di valutazione rischio rumore è necessario prendere in considerazione:
- Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
- I valori limite di esposizione e i valori di azione
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
- Tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni
- Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
- le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
Se al termine della valutazione i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro deve:
- elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
- distribuire ai lavoratori ed assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria