DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DVR Specifico rischio elettrico

E’ a carico del Datore di Lavoro, il compito di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:

  • Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze
  • I rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro
  • Tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici

È evidente la differenza in termini di rischio tra i lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche rispetto a quei lavoratori (generalmente indicati come “addetti ai lavori elettrici”) che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27 del 2014): nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, mentre nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore addetto ai lavori elettrici, associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”.

Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori “Addetti ai lavori elettrici” e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle indicazioni rintracciabili nelle norme CEI 11-27 (IV EDIZIONE del 2014) e CEI 50110-1 (III EDIZIONE del 2014).

In merito ai lavori elettrici è necessario sottolineare che l’art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti elettrici con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore “addetto ai lavori elettrici” sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche (CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014).

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