DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DVR Specifico chimico

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 223) il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi, è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed, eventualmente, gli effetti derivanti dalla loro combinazione.

Nel caso in cui sussista la presenza di agenti chimici occorrerà valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori prendendo in considerazione in particolare:

  1. le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento UE n. 453/2010 (attuativo del Regolamento CE n. 1907/2006 c.d. REACH);
  3. il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
  4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
  5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici, di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
  6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Una volta effettuata la valutazione dell’esposizione al rischio chimico il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o, in subordine, provvedere alla loro riduzione al minimo mediante l’attuazione delle seguenti misure:

  1. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  2. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  3. riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  4. riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  5. misure igieniche adeguate;
  6. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  7. metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

La predisposizione di tali misure potrà dirsi efficace nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

I prodotti chimici che vengono utilizzati in cicli produttivi, come quelli utilizzati nel quotidiano in ambito domestico, da essere sotto forma di sostanze, preparati, derivati o rifiuti, possono contenere agenti chimici potenzialmente rischiosi per la salute e/o per la sicurezza degli utilizzatori.

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