Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 223) il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi, è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed, eventualmente, gli effetti derivanti dalla loro combinazione.
Nel caso in cui sussista la presenza di agenti chimici occorrerà valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori prendendo in considerazione in particolare:
Una volta effettuata la valutazione dell’esposizione al rischio chimico il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o, in subordine, provvedere alla loro riduzione al minimo mediante l’attuazione delle seguenti misure:
La predisposizione di tali misure potrà dirsi efficace nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.
I prodotti chimici che vengono utilizzati in cicli produttivi, come quelli utilizzati nel quotidiano in ambito domestico, da essere sotto forma di sostanze, preparati, derivati o rifiuti, possono contenere agenti chimici potenzialmente rischiosi per la salute e/o per la sicurezza degli utilizzatori.
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