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Dipendente positivo al Covid: regole da seguire in azienda

In seguito a molte telefonate ricevute per la gestione di casi positivi in azienda siamo a fornire i chiarimenti del caso e la procedura prevista dai DPCM e riportata all’interno del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID-19

Nell’allegato 12 del DPCM de 02/03/2021 al paragrafo 11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA troviamo le seguenti indicazioni:

  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
  • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
  • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Nel paragrafo 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA troviamo le seguenti indicazioni:

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

 

Riportiamo per comodità e completezza l’estratto dell circolare 5443 del 22 febbraio 2020 relativo alla pulizia in ambienti non sanitari:

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

  • A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
  • Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
  • Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
  • Dopo l’uso, i DPI PER LA PULIZIA POSTO EVENTO COVID vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
  • Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

 

Cosa si intende per contatto stretto?

Sulla base della circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

Ed infine chiariamo se, con un tampone negativo si può evitare la quarantena.

Chi è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Sars-CoV-2, un «contatto stretto» di un positivo in base a quanto deciso dalla circolare «Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena» del ministero della Salute del 12/10/2020, deve osservare, se asintomatico, un periodo di quarantena.

Con questo termine, è bene ripeterlo, ci si riferisce alla «restrizione dei movimenti, per la durata del periodo di incubazione, di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa»: l’obiettivo è quello di «monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi».

Questo periodo di quarantena deve essere:

  • o di 14 giorni «dall’ultima esposizione» al soggetto di cui si è accertata la positività;
  • o di 10 giorni dall’ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 Queste prescrizioni valgono, ad esempio, per chi ha ricevuto una notifica dalla app Immuni, o per chi è stato in contatto con qualcuno di cui poi si è accertata la positività.

Chi fosse in quarantena da asintomatico, però, potrebbe essere tentato dall’idea di «accorciarne» i tempi effettuando un tampone prima del decimo giorno.
Questo non è possibile: e il motivo ha a che vedere con la dinamica del Covid e con l’idea stessa di quarantena.

Il tampone è la «fotografia di un istante»: un soggetto può essere negativo oggi e positivo domani.
Se eseguito troppo precocemente rispetto alla data in cui si suppone un contagio (esposizione), può dunque risultare negativo — anche se, in effetti, la persona sottoposta a tampone sta «incubando» il virus, e se ripetesse l’esame giorni dopo, l’esito sarebbe opposto.
Il tasso di «falsi negativi» è al minimo a partire da 8 giorni dopo l’esposizione: ecco perché il ministero della Salute dice di effettuare il tampone 10 giorni dopo il contatto con un positivo.
Se, preso dall’impazienza, un asintomatico in quarantena pensasse di fare un tampone (privatamente) dopo 5 giorni dall’esposizione per «liberarsi» senza aspettare il decimo giorno (o 14esimo senza tampone), rischierebbe di essere un «falso negativo», potenzialmente vettore di contagio.

Per questo, la risposta alla domanda se si possa «accorciare» la quarantena con un tampone è no: occorre pazientare fino al decimo giorno (quando l’Ats chiederà di effettuare un tampone, il cui risultato arriverà comunque dopo almeno 24 ore) o al quattordicesimo (quando si sarà «liberi» dalla quarantena anche se, nel frattempo, l’Ats non ci avrà contattato per eseguire il tampone).

 

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