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Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 – GREEN PASS & NOVITA’ PER IL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il decreto-legge, in vigore dalla mezzanotte di oggi, indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, …

 

LE NOVITÀ NEL MONDO DEL LAVORO

LAVORO PUBBLICO

Riguardo al lavoro pubblico si segnala che “è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche”. E l’obbligo “riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. L’obbligo “è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni”.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde “sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate” e sono i datori di lavoro “a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni”.

Riguardo alle sanzioni il decreto prevede che “il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.

Infine l’obbligo di Green Pass “vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi”.

LAVORO PRIVATO

Si indica che “sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato”: il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Dunque, come per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro).

 Riguardo alle conseguenze dell’assenza della certificazione verde si indica che (comma 6) i lavoratori, ‘nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato’. E la sospensione (comma 7) ‘è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza’.

Sempre il comma 7 riporta qualche variazione per le piccole aziende.

Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021’.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

 

IL PREZZO DEI TAMPONI, GLI UFFICI GIUDIZIARI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

Il decreto-legge si sofferma anche su altri aspetti.

TAMPONI

Ad esempio si parla, come era stato richiesto da più parti, di una riduzione del prezzo dei tamponi.

Come segnala il Comunicato del Consiglio dei Ministri il decreto “prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione”, per (testo del DL) ‘i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute’.

LA CERTIFICAZIONE VERDE È RICHIESTA ANCHE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 2 DEL DL).

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2’. Tuttavia al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Il decreto-legge stabilisce poi alcune misure per il sostegno allo sport di base e anticipa una possibile futura revisione delle misure di distanziamento per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Riportiamo, in conclusione, il contenuto dell’articolo 8 relativo alle disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Si indica che “entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative”.

 

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