D.LGS. 81/2008, ART. 16 DELEGA DI FUNZIONI

L’art. 16 D.lgs. 81/2008 prevede la possibilità di delega di funzioni da parte del datore di lavoro e ne definisce i requisiti affinché sia valida. Per un datore di lavoro può risultare complicato riuscire a svolgere, sempre in prima persona, i vari obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco perché il D.lgs. 81/2008, all’art. 16, ha previsto la possibilità della delega di funzioni, attraverso la quale le competenze organizzative e gestionali vengono conferite a un soggetto terzo delegato. Il Dirigente per la Sicurezza, secondo la definizione riportata nell’art. 2, lett. d) del D.lgs. 81/08,  “è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
COS’È LA DELEGA DI FUNZIONI?
La delega di funzioni, per definizione, consiste nel trasferimento di competenze (organizzative, gestionali e di spesa) da parte del datore di lavoro a un’altra figura professionale, quale può essere appunto un dirigente.  Il datore di lavoro, attraverso la delega,  ha la possibilità di affidare specifiche competenze alla figura delegata, con l’esclusione di soli due obblighi riportati nell’art. 17 D.lgs. 81/2008 che non sono delegabili (valutazione dei rischi e nomina RSPP).
QUALI SONO I REQUISITI AFFINCHÉ LA DELEGA SIA VALIDA?
Il comma 1 dell’art. 16 D.lgs. 81/2008 definisce espressamente i requisiti da rispettare affinché la delega sia valida ed efficace. Ecco l’elenco:
  • la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Il comma 2 specifica, inoltre, che la delega deve essere resa nota con adeguata e tempestiva pubblicità.
QUALI SONO I POTERI DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA?
Il Dirigente per la Sicurezza è un soggetto munito di autonomia decisionale ed entro i limiti e le mansioni affidategli dall’organizzazione aziendale e dal datore di lavoro, al dirigente viene affidato
  • il potere organizzativo (disposizione e coordinamento) dell’attività lavorativa
  • il potere di direzione tecnico-amministrativa dell’azienda
  • il potere di decidere le procedure di lavoro, controllarle e attuare nuove misure
  • il potere di vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica del lavoro
CHI HA L’OBBLIGO DI VIGILANZA SECONDO L’ART. 16 D.LGS. 81/2008?
Al comma 3 dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 viene sottolineato come la delega di funzioni non escluda “l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.” Ciò significa che la delega di funzioni, anche se valida ed efficace (perché rispetta i requisiti sopra individuati), non comporta l’esonero di ogni responsabilità in capo al datore di lavoro. Infatti sul datore di lavoro può gravare la responsabilità per:
  • culpa in eligendo, la colpa del datore di lavoro nel caso in cui non abbia adeguatamente valutato i requisiti e le capacità richieste in capo al delegato;
  • culpa in vigilando,  la colpa legata alla mancata o inadeguata vigilanza sull’operato del delegato.
LA SUB DELEGA
Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato l’art. 16 inserendo il comma 3-bis, che riconosce l’atto di subdelega. In particolare, il comma prevede anche la possibilità di una sub-delega: il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare le sue funzioni circa la sicurezza, la prevenzione e la protezione ad un altro soggetto delegato. Tutto ciò rispettando sempre le condizioni di validità ed efficacia della delega di primo grado (i sopra citati comma 1 e comma 2), compreso l’obbligo di vigilanza. Inoltre, il medesimo comma precisa che il subdelegato non può delegare funzioni a sua volta.
DIRIGENTE E FORMAZIONE
A norma dell’art. 37 co. 7 del D.lgs 81/08 “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” Sia la formazione che l’aggiornamento quinquennale sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. Il corso base per i dirigenti ha durata complessiva minima di 12 ore, suddivisa in quattro moduli che offrono una panoramica sugli aspetti legali legati alla sicurezza sul lavoro, inclusi i principali obblighi del dirigente in base alla normativa vigente, la conoscenza dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, gli strumenti di comunicazione con gli altri soggetti aziendali e l’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il corso può essere svolto in aula, in videoconferenza sincrona o anche in e-learning. Per i dirigenti di imprese affidatarie che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, è previsto un ulteriore modulo specifico denominato “Modulo aggiuntivo Cantieri” della durata minima di 6 ore. L’Accordo formazione sicurezza 2025 stabilisce che il dirigente deve frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore (anche questo erogabile in modalità e-learning)
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Lucia Baima


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