Le misure da attuare nei cantieri temporanei e mobili contro la diffusione del contagio della malattia COVID-19, provocata dal virus SARS-Cov-21, sono state stabilite sin dal primo periodo dell’emergenza pandemica dal “Protocollo misure anti-contagio nei cantieri del 24 aprile 2020”. Queste misure sono rimaste invariate sino ad oggi.
Il Protocollo cantieri stabilisce regole cautelari da rispettare durante l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese esecutrici, ma ovviamente coinvolge, più o meno direttamente, i committenti e soprattutto i coordinatori per l’esecuzione.
Quali sono le criticità applicative e le modifiche e/o integrazioni che si ritengono consigliabili per migliorare l’efficacia del sistema anti-diffusione del contagio in cantiere?
Oggi si stima che il 10-20% delle persone positive sia responsabile di almeno l’80% dei contagi. Ragioni, queste, che portano alla conclusione più cautelativa di ritenere il contagio avvenga nei casi in cui la persona è nel posto sbagliato (luogo chiuso, molto affollato e con scarsa ventilazione) al momento sbagliato (cioè in presenza di un contagiato). Risulta allora appropriato, sotto questa logica, suddividere il cantiere in aree di rischio, all’interno delle quali la gestione del rischio è più o meno severo a seconda delle caratteristiche del luogo.
Rischio basso
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contatto con un caso COVID-19 entro 2 metri per meno di 15 minuti
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permanenza in ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
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Rischio elevato
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contatto con un caso COVID-19 entro 2 metri per più di 15 minuti
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permanenza in ambiente chiuso con un caso COVID-19 per più di 15 minuti
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- Ciò consiglierebbe, anche a distanze interpersonali non inferiori ad un metro (salvo i casi di lavoro isolato):
- Ambienti indoor (baraccamenti ma anche i luoghi di lavoro in ambienti interni e poco ventilati, come avviene nei lavori di manutenzione e ristrutturazione in genere): uso costante di mascherine chirurgiche o meglio ancora, a seconda dei casi, di semi-maschere ffP2 o ffP3 e la detersione o sanificazione frequente delle mani nonché delle attrezzature di lavoro d’uso comune.
- Nei luoghi in cui si è costretti a non utilizzare i dispositivi delle vie aeree, per esempio nei locali di consumazione pasti: distanziamento sociale, turnazione con riduzione al minimo della compresenza delle persone, unitamente alla continua ventilazione ambientale per il ricambio d’aria e alla ottimizzazione del tempo di permanenza. Più di difficile applicazione è invece l’integrazione dei servizi igienici oltre a quelli base previstiIn ambienti indoor (manutenzioni e ristrutturazioni edilizie per esempio): rimodulare il cronoprogramma dei lavori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita ovvero operando lo sfalsamento spaziale delle lavorazioni contemporanee
- Nel Protocollo è il Coordinatore per l’esecuzione, unitamente ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, il soggetto a cui sono demandate azioni importanti ai fini dell’attuazione del Protocollo, come quelle di integrare il Piano di sicurezza e coordinamento e la conseguente stima dei costi della sicurezza.
- Nel modello del cantiere pubblico non vi è alcuna incertezza nell’identificare l’operatore economico obbligato all’attuazione delle misure, essendo questo inequivocabilmente l’appaltatore, in base al contratto d’appalto per i nuovi lavori o di varianti in corso d’opera, per i lavori ripresi a seguito della sospensione per l’emergenza pandemica. Diversamente avviene per i cantieri privati, nei quali si susseguono diverse imprese, molte delle quali con contratti di appalto direttamente stipulati con il committente. In questi casi è necessario che il committente, coadiuvato dal CSP/CSE, contrattualmente stabilisca l’operatore economico (normalmente l’appaltatore principale) tenuto alla costituzione degli apprestamenti previsti dal PSC, se redatto, e comunque dal Protocollo, e alla gestione dei servizi comuni a più imprese ovvero integrativi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, naturalmente dietro riconoscimento dei relativi oneri.
- L’attribuzione delle maggiori spese per l’attuazione delle tutele è dubbiosa. Tanto che alcune Regioni (come la Toscana e il Piemonte) hanno orientato gli addetti ai lavori, nei rispettivi ambiti territoriali, a determinare la stima complessiva delle spese della sicurezza nel seguente modo: in via analitica, mediante un prezzario regionale, i costi anti-COVID-19, e in via forfettaria, mediante un percentuale di incremento dei singoli prezzi unitari di progetto, gli oneri anti-COVID-19. In genere, le Regioni hanno optato sulla stima delle maggiori spese per attuare le misure relative ai soli costi anti-covid-19, ritenendo più o meno implicitamente che gli oneri anti-COVID-19 siano spese a carico delle imprese.
- Verifica dell’attuazione delle misure:
- Informazione ai lavoratori
- Pulizia e sanificazione nel cantiere:
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro
- Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
- È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali
Oggi che l’emergenza pandemica continua e i cantieri non solo hanno ripreso le attività sospese, ma sono aumentati di numero giorno per giorno per l’esecuzione di nuovi lavori od opere, si sente il bisogno di coinvolgere in maniera più strutturale tutti i soggetti della filiera: dalla progettazione all’esecuzione delle opere. Insomma, il Protocollo andrebbe riconsiderato, magari con un provvedimento legislativo più organico ed allineato con i tempi.
Ricordiamo che Sicurezza Formazione Srl, come dall’inizio della pandemia, continua a redigere GRATUTAMENTE il PROTOCOLLO COVID, per rimanervi vicini e di supporto sempre!