CORSI ATTREZZATURE ACCORDO STATO REGIONI 2025: TUTTE LE NOVITÀ DA SAPERE
- 11 Febbraio 2026
- Posted by: Lucia Baima
- Categoria: NEWS
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L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, segna un cambiamento sostanziale nella disciplina dei corsi attrezzature. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione sulla sicurezza sul lavoro e uniformare i percorsi a livello nazionale, il documento introduce modifiche che impattano sia sulla struttura dei corsi, sia sui requisiti per i formatori, con particolare attenzione alla parte pratica e alla tracciabilità del percorso formativo.
Nuove attrezzature regolamentate: carroponte, CMM, CRF
Una delle principali novità riguarda l’introduzione di obblighi formativi per tre nuove attrezzature non precedentemente normate:- Carroponte: 4 ore di teoria + 6/7 ore di pratica in base alla tipologia di comando
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM): 4 ore di teoria + 4 ore pratica (prima incluso nel corso Gru Mobili)
- Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria + 4 ore di pratica
Organizzazione dei corsi: limiti, presenza e tracciabilità
L’ASR 2025 riduce il numero massimo di partecipanti alle lezioni teoriche da 35 a 30 e per la fase pratica deve esserci un rapporto massimo di 1 docente ogni 6 allievi. È inoltre richiesta una frequenza minima del 90% delle ore previste. Al termine del corso è obbligatorio compilare un registro delle presenze e redigere un verbale della verifica finale di apprendimento. Vengono così rafforzati gli strumenti per monitorare la qualità e l’effettivo svolgimento dei corsi, assicurando maggiore trasparenza e responsabilità da parte degli enti formatori.Requisiti più severi per i formatori: esperienza documentata e obblighi aggiuntivi
I formatori dei corsi attrezzature accordo stato regioni dovranno dimostrare un’esperienza professionale minima di tre anni nel settore specifico e rispettare i criteri del DM 6 marzo 2013. Oltre a condurre la formazione, saranno tenuti a predisporre verbali delle prove finali e garantire la tracciabilità dell’intero processo formativo, incluso l’aggiornamento. Questi requisiti mirano a elevare la competenza degli istruttori e a garantire una maggiore uniformità nella qualità dell’insegnamento.Aggiornamenti: addio alla teoria senza pratica
Un aspetto cruciale dell’ASR 2025 è la revisione degli aggiornamenti obbligatori per le attrezzature: ogni 5 anni, i lavoratori dovranno partecipare a un modulo formativo di almeno 4 ore, basato esclusivamente su esercitazioni pratiche. Non sono più ammessi corsi solo teorici, seminari generici o aggiornamenti non specifici per l’attrezzatura. Questa innovazione rafforza il legame tra formazione e operatività, rendendo i corsi attrezzature accordo stato regioni strumenti concreti di prevenzione e sicurezza.Periodo transitorio e validità dei corsi pregressi
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, valido fino al 24 maggio 2026. Durante questo periodo, i corsi già iniziati secondo i vecchi Accordi (come quello del 2012) potranno essere completati secondo le modalità precedenti, purché entro il termine previsto. Tuttavia, per le nuove attrezzature (carroponte, CMM, CRF), le regole dell’Accordo 2025 si applicano immediatamente, salvo il caso di corsi già avviati. Le abilitazioni e gli aggiornamenti ottenuti prima del 24 maggio 2025 restano validi fino alla loro scadenza naturale, ma i successivi dovranno rispettare le nuove disposizioni, compresi contenuti, durata e modalità pratica.TABELLA DI CONFRONTO TRA ACCORDO 2012 E ACCORDO 2025
Di seguito una tabella comparativa chiara tra il vecchio Accordo Stato-Regioni 2012 e il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, con riferimento ai corsi per attrezzature di lavoro:| Elemento | Accordo 2012 | Accordo 2025 |
| Attrezzature regolamentate | 12 attrezzature principali (PLE, gru, carrelli, MMT, trattori, pompe) | Le 12 precedenti + 3 nuove: Carroponte, Caricatore movimentazione materiali (CMM), Raccoglifrutta (CRF) |
| Soglia escavatori | Solo >6 tonnellate | Tutti gli escavatori inclusi, anche <6 ton |
| Aggiornamento | Ogni 5 anni – minimo 4 ore, spesso teorico | Ogni 5 anni – ≥ 4 ore, prevalentemente pratica |
| Parte pratica | In presenza | In presenza obbligatoria per base e aggiornamento |
| Requisiti formatore | Generici, indicazioni minime | Almeno 3 anni di esperienza nel settore + requisiti DM 6/3/2013 |
| Numero partecipanti | Max 35 (teoria), pratica non specificata | Max 30 (teoria) – pratica: 1 docente ogni 6 allievi (anche per la parte pratica relativa all’aggiornamento) |
| Verifica di apprendimento | Solo nei corsi base | Obbligatoria anche per aggiornamenti |
| Frequenza minima | Non specificata chiaramente | Minimo 90% ore totali |
| Obbligo di tracciabilità (registro, verbali) | Non sempre previsto | Obbligatorio: registro presenze, verbale finale, tracciamento formazione |