BAR O DISCOTECA? LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO CHIARIFICATRICE

Circolare Ministero dell’Interno 15.01.2026 Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi   DOVE FINISCE IL BAR CON MUSICA E DOVE INIZIA LA DISCOTECA?   Non è una domanda accademica. Dalla risposta dipendono obblighi, investimenti, responsabilità e soprattutto, la sicurezza di migliaia di persone che ogni sera affollano locali la cui natura giuridica resta spesso ambigua.  

Con la Circolare del 15.01.2026 (Prot. 678), il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha fornito chiarimenti fondamentali per distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione da quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche e sale da ballo.

Il documento opera nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del DPR 151/2011, il regolamento che semplifica la disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi. In sintesi, la circolare afferma che bar e ristoranti sono assoggettati a questo decreto qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, specificando che restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Il punto centrale della chiarificazione riguarda il D.M. 19 agosto 1996, la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo. Questo decreto esclude espressamente dal suo campo di applicazione i pubblici esercizi dove viene suonata musica senza l’aspetto danzante e di spettacolo, e quelli in cui è presente un karaoke, a patto che:

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

In questi casi, così come quando musica dal vivo o accompagnamento musicale sono accessori e non prevalenti rispetto alla somministrazione di cibi e bevande, l’attività resta un bar o un ristorante.

La situazione cambia radicalmente quando l’intrattenimento assume carattere prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale, modificandone assetto, impianti, layout o gestione dell’affollamento. In tali ipotesi, è necessario un riesame completo dell’inquadramento dell’attività alla luce delle norme sul pubblico spettacolo (art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.) e del possibile assoggettamento al D.P.R. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

Questa circolare riveste importanza strategica per tutte le imprese del settore dell’intrattenimento notturno. Il testo contribuisce a garantire uniformità interpretativa tra i diversi Comandi dei Vigili del Fuoco e fornisce criteri oggettivi per una corretta valutazione del rischio incendio, aiutando i gestori a identificare i propri precisi obblighi di legge. Per RSPP, datori di lavoro e gestori è quindi essenziale consultare il testo ufficiale della circolare per verificare l’inquadramento del proprio locale e aggiornare conseguentemente il Documento di Valutazione dei Rischi e tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi.

Scarica la circolare   

Si tratta di un riferimento essenziale per RSPP, datori di lavoro, gestori di pub, bar e lounge bar che offrono intrattenimento musicale. Fornisce i parametri per un’autovalutazione corretta della propria posizione rispetto alla normativa antincendio più stringente.

Si raccomanda di:

  1. Consultare il testo ufficiale della circolare per una valutazione caso per caso.

  2. Verificare l’inquadramento del proprio locale alla luce dei nuovi chiarimenti.

  3. Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi e gli adempimenti di prevenzione incendi di conseguenza.


Hai dubbi sull’inquadramento del tuo locale o sui relativi adempimenti antincendio? Contatta i nostri esperti per una consulenza normativa specifica.