Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.
Abbiamo visto che cos’è il DVR, ma chi lo fa?
La normativa in vigore dispone che sia il Datore di Lavoro a redigere il DVR, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, in stretta collaborazione con le seguenti figure:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP
- il Medico Competente
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS
IL DVR deve essere aggiornato per:
- modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
- modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;
- casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di quelle presenti.
In ciascuno di questi casi si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell’azienda.
INAIL: DVR e Covid
A seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, l’INAIL ha stilato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
Il documento è stato redatto con “l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale”.
E proprio a partire da questo obiettivo la presente pubblicazione si compone di due parti:
- la prima riguarda la “predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’.
- la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro””.
L’INAIL d’altra parte indica che “ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.”
Quindi, cosa deve fare il Datore di Lavoro?
Se non si rientra nei casi in cui il rischio è considerato professionale – determina cioè un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione – non parliamo di “aggiornamento” del Documento di Valutazione dei Rischi, ma di “integrazione” dello stesso attraverso una procedura che metta in evidenza le azioni messe in atto dall’azienda, in funzione delle proprie attività, secondo quanto richiesto dalle Autorità Sanitarie.
Sicurezza Formazione è esperta nella redazione di DVR e redigiamo gratuitamente il Protocollo Covid. Contattaci per avere maggiori informazioni: info@sicurezzaformazione-srl.it